Sono una docente di un Istituto Superiore Statale. Un’amica, agente di una Compagnia di Assicurazione, mi ha proposto un contratto come sub agente e, al fine di formalizzare il rapporto, mi ha chiesto di iscrivermi al Registro Unico degli intermediari. Nel mio caso, è possibile instaurare questa collaborazione professionale?
In Italia, i dipendenti pubblici si trovano spesso a dover affrontare normative complesse se desiderano intraprendere attività professionali al di fuori del loro incarico pubblico. Il caso specifico riguarda il docente di un Istituto scolastico in relazione alla possibilità di lavorare come subagente assicurativo. Facciamo una sintetica panoramica legata a questa situazione.
Il Codice delle Assicurazioni Private e il Registro Unico degli Intermediari (RUI)
L’attività di intermediazione assicurativa in Italia è regolata dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), che stabilisce le linee guida per l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI). Per diventare subagente assicurativo, infatti, è necessario essere iscritti al RUI, un requisito essenziale previsto dal Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato successivamente dal provvedimento n. 147 del 2024.
Tuttavia, l’Art. 22, comma 1, lettera (b) del Regolamento IVASS stabilisce delle restrizioni specifiche per i dipendenti pubblici. In particolare, questi ultimi non possono iscriversi al RUI se hanno un contratto di lavoro pubblico a tempo pieno o con un orario superiore al 50% di quello previsto per un impiego a tempo pieno. Le uniche eccezioni riguardano i dipendenti pubblici che abbiano un contratto part-time inferiore al 50% dell’orario pieno o che si trovino in una condizione di cessazione definitiva del servizio pubblico, come nel caso delle dimissioni.
Pertanto, un docente con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50% non può iscriversi al RUI, rendendo incompatibile l’attività di subagente assicurativo con il suo ruolo di insegnante. Inoltre, anche se il docente richiedesse un’aspettativa non retribuita, il contratto di lavoro pubblico non viene considerato interrotto, e quindi non gli consentirebbe di accedere al RUI.
Il Testo Unico del Pubblico Impiego e la Normativa di Esclusività
Il Testo Unico del Pubblico Impiego, sancito dal D. Lgs. n. 165/2001, stabilisce delle norme sull’incompatibilità per i dipendenti pubblici, regolando le attività esterne che possono svolgere. In generale, i dipendenti pubblici sono tenuti all’esclusività del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001. Secondo questa normativa, le attività esterne devono essere compatibili con il servizio pubblico, senza creare conflitti di interesse o interferire con i doveri istituzionali del dipendente.
Inoltre, il testo vieta ai dipendenti pubblici di svolgere attività commerciali, industriali o professionali stabili, salvo che non si tratti di incarichi occasionali e di breve durata che possano essere autorizzati dalla propria amministrazione. Pertanto, per i docenti con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50%, il divieto di svolgere attività continuative e professionali, come quella di subagente assicurativo, è assoluto. Sebbene esistano alcune deroghe che consentono attività occasionali, queste non si estendono a professioni che richiedono una continuità, come l’intermediazione assicurativa, che è considerata un'attività stabile e remunerativa.
L'aspetto sanzionatorio
Nel caso di infrazione accertata, il provvedimento disciplinare potrebbe arrivare al licenziamento del dipendente interessato. In ogni caso il danaro percepito dovrà ora essere versato all’Amministrazione di appartenenza e sarà destinato ad incrementare il fondo dell’Istituto.
Contestualmente anche l'impresa che ha impropriamente conferito l’incarico, sarà sanzionata amministrativamente in proporzione alle somme erogate al dipendente a titolo di compenso.
Possibili Eccezioni e Autorizzazioni per Attività Esterne
Esistono, in alcuni casi, delle eccezioni che permettono ai dipendenti pubblici di intraprendere attività esterne. Tuttavia, queste devono essere svolte in maniera occasionale, senza creare conflitti con il servizio pubblico. Le deroghe che l’amministrazione può concedere generalmente non riguardano attività a scopo di lucro o commerciali.
Nel caso della professione di subagente assicurativo, il ruolo richiede stabilità e continuità, caratteristiche che non rientrano tra le eccezioni previste dalla normativa. Di conseguenza, tale attività è considerata incompatibile con il ruolo di docente, in quanto non sarebbe un’attività occasionale, ma professionale e continuativa.
In ogni caso, il dipendente pubblico deve essere consapevole delle restrizioni previste dalla legge e agire con cautela, evitando di compromettere il proprio impiego pubblico o incorrere in possibili conflitti di interesse.