L’affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per quest’ultimo il dovere di vigilare l’alunno minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo fisiopsichico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità. Tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dell’affidamento fino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori.