Il consiglio di classe delibera, all’esito dello scrutinio del secondo quadrimestre, di attribuire a ciascun allievo un voto in condotta pari a sette. La motivazione di tale valutazione (come risaputo “negativa”) è costituita dal fatto che gli studenti (tutti minori) non avevano partecipato alla mensa servita durante l’orario scolastico dalle ore 13:45 alle ore 14:45. I genitori di tali alunni impugnano i provvedimenti, articolando censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
I genitori contestano l’operato degli organi collegiali, che avrebbero attribuito tale giudizio di condotta nonostante non sussistessero i presupposti indicati nella griglia di valutazione contenuta nel PTOF. Secondo i genitori, le specifiche ragioni che hanno determinato la mancata partecipazione degli allievi alla mensa scolastica sarebbero riconducibili, ad atti di organizzazione della amministrazione scolastica.
In particolare, la scuola dopo aver dato rassicurazioni sulla possibilità di consumare il pasto domestico, avrebbe posto atti irragionevoli, dei quali i genitori degli alunni chiedono l’annullamento. Essi sono:
i) la determinazione del consiglio di classe del 12 maggio dell’anno in questione, nella parte in cui “si evidenzia che non sono state del tutto acquisite le regole di comportamento e che, nonostante i ripetuti inviti, agli alunni e alle famiglie, da parte dei docenti al rispetto delle regole, si sono registrati gravi episodi relativi alla modalità di frequenza del tempo prolungato”.
ii) il verbale degli scrutini finali nella parte in cui viene attribuito il voto di “sette” in condotta ai minori.
iii) il verbale del consiglio di classe straordinario del 10 luglio dell’anno in questione, con cui vengono forniti chiarimenti in merito al sette in condotta attribuito a tutti gli allievi della classe.
L’organo giudicante richiama innanzitutto la lettura del PTOF. Infatti, il PTOF è l'atto generale contenente gli indicatori in relazione ai quali deve essere attribuito il voto di condotta. Emerge che, diversamente dalla lettura del verbale del consiglio di classe nel quale è stata deliberata l'attribuzione del voto contestato, l'unico presupposto che ha determinato l'attribuzione del voto pari a sette è costituito dal fatto che gli allievi non sono stati presenti durante l'orario di mensa scolastica. Pertanto l’organo giudicante dà atto che il giudizio risulta erroneo poiché nessuna altra condotta è stata oggetto di critica o di contestazione nei confronti bambini. Non sussistono pertanto i presupposti di fatto che possano giustificare l'attribuzione di un voto di condotta pari a sette.
In questa pronuncia viene ricordato come il voto di condotta risponde alla esigenza di rendere ciascun allievo consapevole delle conseguenza delle proprie azioni e delle eventuali sanzioni, nell'ottica della funzione di formazione globale che è riconosciuta alla istituzione scolastica. In tal senso, ciascun giudizio deve essere necessariamente proporzionato alla condotta scolastica intesa come rispetto delle regole, come correttezza dei comportamenti tenuti dall'allievo verso i docenti, verso i compagni di classe, verso la istituzione. Nel caso all'esame, infatti, gli allievi della classe prima, tutti bambini di età compresa tra i dieci ed i dodici anni, non hanno partecipato alla mensa scolastica per ragioni da essi non determinate né volute, perché riferibili alla volontà dei propri genitori, che a loro volta hanno ritenuto di prendere posizione rispetto alle determinazioni degli organi scolastici sulla organizzazione del servizio di mensa.
In conclusione il Collegio giudicante ha ritenuto che non sono da considerarsi oggetto del presente giudizio le modalità concernenti l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di mensa, ma piuttosto che i fatti puniti col sette in condotta non sono riferibili agli studenti, ai quali è stata inflitta una sanzione in conseguenza delle divergenze intercorse tra i loro genitori e gli organi scolastici. Di conseguenza, con un evidente sviamento, alla sanzione è stata in concreto attribuita una funzione del tutto diversa da quella sua tipica (vale a dire quella di valutare sul piano educativo e pedagogico se la condotta degli studenti sia stata rispettosa delle regole consone alla comunità scolastica), mirando in concreto a sanzionare la reazione dei genitori a scelte organizzative da loro non condivise e a prospettare quali sarebbero state le conseguenze nel caso di ulteriore mancata condivisione in futuro di analoghe scelte organizzative.
Ragion per cui viene accolto il ricorso e conseguentemente vengono annullati i seguenti atti:
i) le schede/pagelle di valutazione conclusive del secondo quadrimestre per come predisposte dal consiglio di classe della I G, nella parte in cui è stato attribuito il voto in condotta pari a sette;
ii) il verbale del consiglio di classe straordinario del 10 luglio 2017, con cui vengono forniti chiarimenti in merito al sette in condotta attribuito a tutti gli allievi della classe in questione;
iii) il verbale n. 4 del consiglio di classe del 12 maggio 2017;
iv) il verbale degli scrutini finali nella parte in cui viene attribuito il voto di sette in condotta ai minori come rappresentati dai genitori ricorrenti.
T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 24/11/2017, n. 954