Non sono ammessi a sostenere l’esame di Stato i Candidati esterni che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi.
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare di cui al successivo paragrafo 1.3.5. di questa Guida e all’art.5 dell’O.M. n. 45/2023(cfr anche Legge 11/1/2007, n. 1, capoverso art. 2, comma 3; art. 1-qionquies del D.L. 25/9/2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2009, n. 167).
Per l’ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato valgono le seguenti prescrizioni:

a) Compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico.

b) Siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età.

c) Siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all’art. 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

d) Abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2023.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alla lettera a), devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2023.
I candidati esterni sostengono l'esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento.
Non èprevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo diistruzione nei seguenti casi:

  • nell'ambito dei corsi quadriennali;

  • nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;

  • negli indirizzi del previgente ordinamento di cui all'art. 3, co. 2, del D.P.R. n. 89 del 2010,considerata la peculiarità di tali corsi di studio;

  • nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i percorsi EsaBaced EsaBac techno (D.M. n. 95 del 2013, e D.M. n. 614 del 2016);

  • nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome.

Non è consentito ripetere l'esame di Stato della stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione già sostenuto con esito positivo. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l’esame di Stato nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso di nuovo ordinamento si differenzi dall’articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice NUP di cui alla “Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)” che caratterizzano il percorso.
Ai sensi del D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2018, i requisiti della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, previsti dal D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 e ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”, dall'art. 1, co. 784, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono richiesti per l'ammissione all'esame del corrente anno scolastico.