L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

a) Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2022)
(Nota M.I. 23.09.2022, prot. n. 24344 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.) Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e le Regioni o Province autonome.

b) Studenti della penultima classe - abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2023)
(Nota M.I. 23.09.2022, prot. n. 24344 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.)
Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, salvo quelli a cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare comportante la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4, co. 6, del d.P .R. n. 249 del 1998), in possesso dei seguenti requisiti:

  • votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
    La valutazione viene effettuata con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
    Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno.
    Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, sono comprese le discipline per le quali è stato disposto, all'esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla commissione di cui all'art. 5, co. 2, del D.P.R. n. 263 del 2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento a esse riconducibili.
    Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, il voto espresso, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del D.P.R. n. 751 del 16/12/1985. Analogamente sarà il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento.

  • frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
    Questo requisito però deve tener presente che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (cfr art. 14, co. 7, del D.P.R. n. 122 del 2009).Nelle deroghe possono rientrare anche i casidi assenza del requisito della frequenza dovuta allo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.
    Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la c.m. n. 20 del 20Il, e con la nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 22 febbraio 2012, prot. n. 1000. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, ai fini della validità dell' anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. La misura massima dei crediti riconoscibili a esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (cfr. c.m. n.3 del 2016);
    Per un approfondimento di questa tematica si può confrontare il successivo paragrafo 1.2.2-La validità dell’anno scolastico di questa Guida.

    b) a domanda, gli studenti iscritti alle penultime classi:

  • che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. 62/2017. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;

  • che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe per la promozione all’ultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;

  • che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti (abbreviazione per merito).
    Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
    L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
    È da osservare che a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005, hanno cessato di avere applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997,n. 425, in materia di abbreviazione di un anno per rinvio del servizio militare di leva, in conseguenza della sospensione dell’obbligo di leva, a decorrere dal 1° gennaio 2005, stabilita dall’articolo 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 226.

c) nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, co. 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia e presentano domanda di ammissione all'esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, co. 6, del d. 19s. n. 226 del 2005, coerente con il percorso seguito.
Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato.
L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall'istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale.
I candidati Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019. ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe/commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come "articolata";

d) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all'art. 20, co. 1, lettera c), del d. 19s. n. 226 del 2005, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 5, del d.P.R. n. 87 del 2010, e presentano domanda di ammissione all'esame di Stato quali candidati interni dell'istruzione professionale al Dirigente della sede dell'istituzione formativa nella quale frequentano l'apposito corso annuale.
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe; ai sensi dell'art. 37, co. 3, del d. 19s. n. 297 del 1994.
In caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente.
Il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione. L'esito della valutazione si rende pubblico con le seguenti modalità:

  • per ogni studente, con la dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sonopubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata delregistro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento;

  • i voti in decimi riferitialle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’areariservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenzialipersonali;

  • in particolare, i voti per i candidati di cui alle lettere c) e d) precedenti, sonoinseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essisono stati assegnati.

Non sono ammessi all’esame di Stato i candidati che sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dal D.P.R. 21 novembre 2007, n, 235.
Lo stesso D.P.R., al comma 22 dell’art. 1 prevede le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (cfr anche art. 4, co. Il, del d.P.R. n. 249 del 1998).