L'affidamento dei minori alla scuola, attraverso l'iscrizione, genera un rapporto contrattuale, per effetto del quale la scuola si impegna a garantire l'incolumità del minore per tutto il tempo in cui è affidato alla stessa.
Nel caso di danno causato dal minore a terzi o a se stesso, l'azione di danno può essere avanzata nei confronti della sola Amministrazione (con esclusione quindi del personale scolastico) e con la prevista possibilità di azione di rivalsa della P.A. che ha risarcito il danno, limitata però alle ipotesi di accertati dolo e/o colpa grave del personale scolastico.
La permanenza del minore a scuola richiede, prima ancora di parlare di vigilanza, un'attenta verifica delle condizioni di sicurezza interna secondo le prescrizioni del Dlgs 81/2008.
Le norme di riferimento, regolative dell'obbligo di vigilanza, sono: l'art. 2048 del cod. civ., l'art. 2043 del cod. civ., l'art. 1218 del cod. civ., l'art. 61 della l. 312/1980.
I docenti sono richiamati espressamente nell'art. 2048, in qualità di precettori, a vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui sono agli stessi affidati. La responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048, comma 2, c.c., trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell’allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l’allievo abbia cagionato a se stesso, trova applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale poiché, in virtù della c.d. teoria del contatto sociale, l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente iscrizione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
Il dirigente è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dell'organizzazione efficiente della scuola, per cui compete allo stesso l'approntamento di tutte le misure adatte a prevenire danni a carico degli alunni. Per i danni che il minore causa a se stesso persiste la responsabilità dei precettori, ma per effetto del rapporto obbligatorio nato tra la scuola e la famiglia al momento dell'iscrizione. A tal proposito l'art. 1218 del codice civile dispone testualmente che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
Una volta organizzata la vita della scuola, i docenti vengono assegnati alle proprie mansioni dal dirigente attraverso atti di gestione del personale e di organizzazione dell'orario di lavoro. I docenti, dunque, sono tenuti alla sorveglianza degli alunni in esecuzione di specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente (art. 27 c. V CCNL/03) in occasione di attività di docenza, di interventi didattici integrativi, assistenza mensa, così come durante i 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni e l’uscita dalla classe, nonché in tutti i casi in cui alunni e gruppi di essi siano ai docenti espressamente affidati per svolgere ogni attività di insegnamento deliberata in sede di collegio.
I “precettori” in senso civilistico, pertanto, non si liberano dalle responsabilità in esame se non dimostrano “in positivo” di aver adottato “in via preventiva” tutte le cautele idonee ad evitare le situazioni di pericolo favorevoli al verificarsi di fatti dannosi. L'elemento volitivo è quello del dolo o colpa grave. La responsabilità connessa alla vigilanza, dunque, deve ritenersi una componente della complessa relazione anche giuridica tra famiglia e scuola.
Sarà dunque compito del Giudice valutare se il concreto evento dannoso sia determinato da causa imputabile alla scuola, mentre la scuola dal canto suo (Dirigente e docenti) dovrà dimostrare:
- coerenza educativa. Premesso che l’obbligo di sorveglianza e vigilanza si concretizza anche nell’obbligo che gli insegnanti organizzino le lezioni in modo che le attività si svolgano in modo ordinato e tale da non costituire motivo di danni, le modalità del sinistro non devono evidenziare una inidonea e inefficace organizzazione. Un esempio molto semplice riguarda la disposizione della classe, delle postazioni e degli abbinamenti nei banchi.
- coerenza organizzativa. Devono essere analizzate tutte le potenziali cause di danno e approntata un'organizzazione adeguata (accesso alle classi, accesso ai bagni, uso di spazi comuni).
Uno dei momenti più delicati per l'esercizio della funzione della vigilanza è l'intervallo tra una lezione e un'altra e la ricreazione. Durante le pause della ricreazione, anche se non specificato da nessuna normativa, la vigilanza spetta al personale docente di turno, così come previsto, peraltro, anche dal CCNL del 2007 che all’articolo 28 ricorda che l’orario speso dagli insegnanti nella vigilanza durante la ricreazione e durante il servizio di mensa rientra nell’orario di attività didattica. La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza durante la ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.
In questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante che può discolparsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. A disciplinare l’intervallo è, poi, il regolamento di istituto per quanto riguarda l’organizzazione della vigilanza, che, come sottolinea una sentenza della Corte di Cassazione, la 6937 del 23/6/1993, non richiede la costante presenza dei docenti ma soltanto che essi mantengano le misure organizzative che favoriscano la disciplina tra gli alunni.
Ma può anche verificarsi il caso di un docente che abbandona la classe non per una sua autonoma decisione. Il danno subito dall’erario per avere risarcito la famiglia dell’alunno infortunatosi in classe, durante il periodo della ricreazione, non può configurarsi come ipotesi di responsabilità nei confronti dell’insegnante della predetta classe che sia stata chiamata dal superiore a svolgere anche il servizio di vigilanza nel corridoio. In questa ipotesi, infatti, può essere mossa all’insegnante solo l’accusa di essere incorsa nella negligenza minima (colpa lievissima), che non integra gli estremi della responsabilità amministrativa a carico del pubblico dipendente. Rientra sempre nelle modalità organizzative la presenza del docente durante le assemblee di istituto. Durante le assemblee le lezioni sono sospese e, anche se i docenti non hanno obblighi didattici nei confronti degli alunni, restano comunque responsabili di quello che accade agli alunni durante l’orario scolastico. Proprio per questo motivo i docenti devono vigilare sullo svolgimento dell’assemblea anche se tale obbligo non è riportato nel Contratto di lavoro e neanche nel Testo Unico.
Un ulteriore esempio riguarda l’insegnante che, per forza maggiore, debba assentarsi dalla classe: è tenuto a farsi sostituire o da altro collega, o da personale ausiliario. In nessun modo la classe può essere affidata ad un alunno.
A corredo dell'organizzazione e degli adempimenti troviamo i documenti fondamentali della scuola che svolgono un rilevante ruolo probatorio. Ci riferiamo, in particolare, al patto di corresponsabilità educativa il quale, sebbene non rivesta una natura squisitamente contrattuale, realizza un'alleanza scuola-famiglia ancora più stringente poiché si fonda sull'affidabilità reciproca dei due soggetti. Attraverso il patto, che integra un documento ad ampio contenuto pedagogico di condivisione scuola-famiglia di intenti educativi vengono definiti diritti e doveri dei genitori. Pertanto, la sua influenza nella regolazione e gestione della vigilanza consiste nella facilitazione del recupero di quanto questa ha esborsato per i danneggiamenti subiti dai propri allievi o per fatti illeciti da questi commessi a danno di terzi durante il tempo scuola.
In conclusione, va ricordato come, la condanna dell'Amministrazione non coincida automaticamente con la condanna del docente. Questi risponde solo per dolo o colpa grave, cioè per aver disatteso norme comportamentali, contrattuali, cioè «una vasta ed evidente difformità tra l’atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente».










