Bisogna prendere atto di più orientamenti giurisprudenziali sulla risarcibilità del danno. In particolare la difficolta risiede nell'accertare la sussistenza del danno non patrimoniale per la mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno per il monte-ore riconosciuto per la sua tipologia. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai superata l'onere della prova del danno spetterebbe ai genitori ricorrenti e pertanto era esclusa la responsabilità della pubblica amministrazione in caso di mancato reperimento dei docenti di sostegno dovuti a problemi di budget a fronte delle esigenze degli alunni disabili (vedi Corte Costituzionale n. 233 del 2003 e Cassazione Civile nn.26972-26975 del 2008 ed infine Consiglio di Stato n.2023 del 2017). Altresì il danno era reputato risarcibile allorquando fosse riscontrabile il nesso causale tra l'atto illegittimo dell'Amministrazione e l'insorgenza di una menomazione ulteriore, permanente o temporanea dell'integrità psicofisica dell'alunno disabile. In breve si reputava il danno morale e quello biologico risarcibili quando risulti la commissione di un reato nei confronti dell'alunno disabile, ovvero il nesso causale tra l'atto illegittimo dell'Amministrazione e l'insorgenza di una menomazione ulteriore, permanente o temporanea dell'integrità psicofisica dell'alunno disabile, suscettibile di valutazione medico-legale; al contempo, il danno alla vita di relazione è risarcibile quando risulti che la mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno abbia comportato regressioni o abbia reso irrealizzabile il 'progetto di vita' delineato dal PEI.

Successivamente si è delineato un orientamento diverso in base alle pronunce della Cassazione civile, nn. 901 e 13770 del 2018 e n. 2788 del 2019, secondo un'interpretazione della categoria del 'danno non patrimoniale' che ne consente il risarcimento secondo parametri basati sulla valutazione in concreto del pregiudizio subito, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, e personalizzando il ristoro del danno sulla base del caso singolo, tenendo conto sia dell'aspetto dinamico relazionale sia della sofferenza interiore .

In particolare secondo il T.A.R. Napoli nella pronuncia del 2 dicembre 2019, n.5668, in merito alla liquidazione in concreto del danno lamentato dai ricorrenti, si può fare ricorso alle presunzioni, che il giudice può assumere alcune prove d'ufficio e che il danno sarà risarcibile solo se i ricorrenti hanno adottato la dovuta diligenza esperendo preventivamente tutti i mezzi forniti dalla legge (annullamento dei provvedimenti lesivi degli interessi del disabile, ordinanza cautelare, pressioni sulla scuola al fine di ottemperare ai propri doveri etc.). Parimenti, il danneggiato è sempre tenuto ad agire secondo buona fede, ed infatti con la sua condotta può portare alla rescissione del nesso causale, e se in misura completa tale rescissione può anche comportare la neutralizzazione della pretesa risarcitoria. A conforto di tale impostazione l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.3 del 2011 il fattore temporale è cruciale per il riconoscimento e la liquidazione di detti danni. In tale pronuncia è stato altresì stabilito che un breve periodo di carenza di sostegno sino a 2 o 3 mesi - rapportato all'intera durata dell'anno scolastico -  non legittima l'indennizzo.

Il T.A.R. di Napoli ha ritenuto sussistenti due categorie di danno: dinamico-relazionale e da sofferenza. Nella categoria rientra astrattamente la mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo a compromettere la finalità di inclusione e aiuto al quale la figura dell'insegnante di sostegno è deputata, fino a ricomprendere le degenerazioni sul piano della salute che siano frutto della somatizzazione della situazione di disagio scolastico che è conseguente al mancato sostegno. Nella seconda rientrano le sofferenze e i patemi d'animo puri, frutto della sofferenza che il disabile provi nel ritrovarsi in classe ma senza insegnante di sostegno; sofferenze che possono essere acuite da situazioni del caso concreto che di volta in volta possono verificarsi».

Il T.A.R. di Napoli ha inoltre evidenziato che il giudice può liquidare il danno personalizzandolo o ricorrendo a tabelle predefinite. La soluzione migliore è ricorrere ad una liquidazione unitaria e complessiva sulla scia di quanto stabilito dall'art. 138 del codice delle assicurazioni, che ha introdotto «una tabella unica nazionale 'al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale'; sotto il secondo aspetto, l'utilizzo di un sistema tabellare oblitera in radice liquidazioni equitative del tutto svincolate da parametri oggettivi che consentano la liquidazione di un danno quanto più equo quanto più giusto, e quanto più giusto in quanto oggettivo». Ossia si può ricorrere al c.d. punto scala previsto legge n. 104 del 1992 rapportato alla c.d. indennità di sofferenza: 300 euro a punto.

A questo punto, per individuare a quale livello della 'scala di sofferenza' in ordine ai contenuti del danno dinamico relazionale occorre utilizzare quali parametri di valutazione:
1) il fattore 'tempo della privazione', da calcolarsi in termini di mesi o dell'intero anno scolastico;
2) l'eventuale reiterazione della mancata assegnazione laddove sia allegata dai ricorrenti la 'recidiva' quale mancata o ritardata assegnazione anche negli anni scolastici precedenti;
3) la tipologia di disabilità (disabilità grave, art. 3 comma 3, oppure meno grave, art. 3 comma 1 della Legge n.104 del 1992);
4) il grado di scuola frequentato (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo o secondo grado) e la classe di appartenenza, nonché il tempo trascorso a scuola (se siano ad esempio praticate terapie extra scolastiche o meno);
5) il contesto familiare di riferimento (se vi sia supporto della famiglia; se vi siano altri figli disabili; se i genitori lavorino tutti e due o meno).

Tali parametri, logicamente implementabili e affatto tassativi, possono essere considerati dal giudice nel loro complesso, senza rigidità applicative e facendo pur sempre ricorso a una valutazione equitativa, di per sé insindacabile se motivata sulla base di un ragionamento logico giuridico che enunci in via preventiva i propri criteri di esplicazione».