Il D.Lgs. 81/2008 “non prevede specifiche sanzioni penali per il Responsabile o per l'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP/Addetto SPP che non svolge adeguatamente il suo compito”.
Parimenti, gli addetti alle emergenze (evacuazione, antincendio, primo soccorso) possono essere considerati personale non specializzato; sono dunque lavoratori come gli altri, che da questi si differenziano per il solo fatto di essere stati istruiti adeguatamente per cogliere e gestire le emergenze, cercando di intervenire, di conseguenza, in sicurezza e senza mettere mai a repentaglio la propria vita e quella altrui.
E' quindi ovvio che tali figure, attenendosi al ruolo loro indicato dal D.Lgs. 81/08, non abbiano responsabilità penali, oltre a quelle di ogni altro comune cittadino.
Il D.Lgs. 81/08 opportunamente non pone sanzioni penali neppure a carico del RLS. Infatti la funzione principale del RLS, costituita dalla sua 'consultazione' da parte sia dei lavoratori, che rappresenta, e sia dallo stesso Datore di Lavoro,
pur rappresentando la forma più avanzata di partecipazione prevista dal decreto, implica comunque, che la decisione finale, e quindi la relativa responsabilità, spetti unicamente al datore di lavoro.










