DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA INCARICATA DAL 01/09/2005 PER LA QUALE E' STATO EMESSO IL DECRETO DI RICOSTRUZIONE CARRIERA NEL 2011/12
A DECORRERE DAL 2013/14 INIZIA ORIARIO RIDOTTO
A.S. 2013/14 20 H
A.S. 2014/15 18 H
AA.SS 15/16 E 16/17 20 H
DA 2017/18 A 2021/22 17 H
A.S 2022/23 20 H
A.S 2023/24 17 H
A.S. 2024/25 15 H
SI CHIEDE SE L'ASSENZA PER MALATTIA DOPO 30 GG. SI RIDUCE AL 50%
GRAZIE
Risposta
Con riferimento al quesito posto si chiarisce che per i docenti di religione la disciplina dell'assenza per malattia è contenuta nel CCNL 2007.
In base a quanto stabilito dall'art.19 del predetto CCNL ai docenti di religione cattolica che abbiano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- almeno quattro anni di servizio;
- il titolo di specializzazione previsto dall’Intesa;
- l’orario di cattedra completo
si applicano le regole dell'assenza per malattia disciplinata dall'art.17 del predetto CCNL in quanto i docenti di religione sono assimilati al personale a tempo indeterminato.
Pertanto, per il personale a tempo indeterminato la durata massima dell'assenza per malattia è di 18 mesi, calcolati nel triennio, con trattamento economico intero nei primi nove mesi, ridotto al 90 % nei tre mesi successivi e ridotto al 50 % per gli altri sei mesi; per particolari e gravi casi possono essere concessi ulteriori 18 mesi di assenza senza retribuzione.
Per gli insegnanti di religione che non hanno ancora compiuto i 4 anni di anzianità, gli insegnanti con nomina sino al termine delle lezioni e per i supplenti, oppure non insegnano con orario completo possono fruire dell'assenza per malattia è disciplinata dall'art. 19 comma 5 del CCNL 29/11/2007. In base a tale norma gli insegnanti di religione assunti con contratto annuale hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico. In ciascun anno, è corrisposta la retribuzione intera per il 1° mese di assenza e nella misura del 50% per il 2° e 3° mese, nessuna retribuzione per il restante periodo.
L’art. 19, comma 5, CCNL Comparto Scuola 2006-2009 prevede che “il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico”.
Durante il periodo di assenza, della durata di nove mesi, sarà corrisposto il seguente trattamento retributivo:
- 100% della retribuzione nel primo mese di assenza;
- 50% di retribuzione nel secondo e terzo mese di assenza;
- per il restante periodo (dal quarto al nono mese) il personale ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.