Buongiorno, si riporta la richiesta di un docente “di poter svolgere un'attività lavorativa fuori dall'orario scolastico ( vendita di spazi pubblicitari) non come lavoratore dipendente bensì, inizialmente come "procacciatore d'affari" e in un secondo momento con l'apertura di partita iva. Ovviamente si tratterebbe di un'attività che non andrà ad incidere sul mio impegno come insegnante e che svolgerei esclusivamente nel mio tempo libero”.

Si chiede se tale attività può essere autorizzata dal Dirigente Scolastico e se deve essere comunicata all’Anagrafe delle Prestazioni.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti,

Risposta

Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce che in materia di incompatibilità del rapporto di lavoro pubblico con altre attività lavorative  bisogna fare riferimento all‘articolo 53 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165

Tale norma, nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi e delle attività retribuite ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Come noto le incompatibilità non trovano applicazione nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Per il personale docente le incompatibilità sono contenute nell'art.508 del D.l.vo n.297/1974.

Alle richiamate disposizione si aggiungono, nell’ambito della disciplina generale relativa al regime degli incarichi dei dipendenti delle PP.AA., sia le previsioni dell’art. 60 del D.P.R. del 10.1.1957 n. 3, riguardante i casi d’incompatibilità assoluta, sia lo stesso citato art. 53, riguardante gli eventuali incarichi per i quali è esclusa ogni situazione di incompatibilità.

Tale disciplina si applica a tutti i dipendenti pubblici ivi compreso il personale docente, educativo e ATA dipendente dalle istituzioni scolastiche, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Sono considerate assolutamente attività incompatibili:

A) Assumere altro impiego pubblico

B) Assumere altro rapporto di lavoro privato

C) Esercitare attività industriale e commerciale

D) Accettare cariche in società costituite a fini di lucro

Nello specifico del quesito posta l'attività rientrerebbe nel divieto di svolgere attività commerciale.

Tuttavia per poter valutare la possibilità di autorizzare l'attività extraistituzionale al dipendente a tempo pieno,  tenendo conto di quelle che sono le disposizioni vigenti e gli indirizzi giurisprudenziali anche della Corte dei conti le condizioni da verificare per concedere l'autorizzazione a svolgere altro incarico o attività privata di lavoro autonomo  retribuito sono:

  • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Si possono pertanto autorizzare solo le attività esercitate in modo sporadico  e svolte occasionalmente, anche se si tratta di incarichi retribuiti ed eseguiti periodicamente , qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego pubblico;

  • la mancanza di conflitto d'interessi con l'attività dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

  • si deve trattare di attività  svolta al di fuori dell’orario di servizio.

  • la compatibilità dell’impegno derivante dall’incarico con l’attività lavorativa cui il dipendente è preposto. In altre parole si deve trattare di un incarico che non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio cui il dipendente è addetto.

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