In particolare, si devono computare tutti i giorni coperti da certificazione medica o soltanto quelli nei quali il dipendente sarebbe tenuto a rendere la prestazione lavorativa ?

RISPOSTA

L'art.6, comma 8, del CCNL del 14.9.2000 stabilisce espressamente che in caso di part-time verticale tutte le diverse forme di assenza si riducono in proporzione al numero di giornate di lavoro prestate nell'anno, comprese quelle per malattia.

Pertanto, sarà necessario riproporzionare sia il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall'art.21 del CCNL del 6.7.1995 sia l'arco temporale di riferimento entro il quale computare il periodo stesso di conservazione del posto sia i periodi di retribuzione intera e ridotta di cui al comma 7 del citato art.21.

In conseguenza di tale riproporzionamento del periodo massimo di conservazione del posto, ai fini della verifica del suo eventuale superamento si computano solo i giorni di malattia del lavoratore coincidenti con quelli nei quali, in base all'articolazione dell'orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto a rendere la sua prestazione lavorativa.

Nel caso prospettato (prestazione per tre giorni settimanali) si dovranno considerare solo i giorni di malattia corrispondenti ai giorni di ogni settimana in cui il lavoratore deve rendere la sua prestazione; nel caso in cui, nel giorno stabilito per la ripresa dell'attività lavorativa (ad esempio il lunedì), il lavoratore si assenti di nuovo per malattia, nel computo del periodo di comporto si dovrebbe tenere conto anche dei giorni del sabato e della domenica, in virtù della presunzione di continuità della malattia costantemente affermata dalla giurisprudenza, anche al fine di evitare sia situazioni di disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato sia comportamenti non corretti dei lavoratori a tempo parziale che, attraverso opportuni calcoli, potrebbero assentarsi per lunghi periodi di tempo. Tuttavia si deve evidenziare che la stessa giurisprudenza (Cass.Civ., sez.lav., 18.10.2000, n.13816; Cass.Civ., sez.Lav., 14.12.1999, n.14065; App.Torino, 19.6.2000), anche con riferimento al periodo di comporto del dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, ammette con uguale costanza che tale presunzione di continuità opera solo in mancanza di prova contraria che è onere del lavoratore stesso fornire.