Spettabile redazione chiediamo lumi in merito al seguente caso. La supplente ha un contratto al 30 giugno per 6 ore , l’indennità maternità fuori nomina sarebbe fino al 03 settembre 2019 ma, l’altra scuola dove completa con 30 ore fino al 30 giugno ha già inserito l’indennità di maternità , e, il SIDI non ci permettere di inserire le nostre 6 ore. Cosa dobbiamo fare?
Risposta
La supplente che si trovi, all’inizio del periodo di congedo per maternità (interdizione/obbligatoria), sospeso, assente dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupato, è ammesso al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni
In conclusione, se il termine del contratto di una supplente avviene durante il periodo del congedo o tale periodo di congedo avviene dopo il termine del contratto, ma entro 60 giorni, l’indennità di maternità è nella misura pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita o, comunque, di quella che sarebbe spettata nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione o l’interdizione, salvo che non venga stipulato, anche con un’altra scuola, un nuovo contratto per supplenza (in questo caso l’indennità ritorna ad avere natura retributiva e corrisposta al 100%, con relativo riconoscimento del punteggio, dei contribuiti e del servizio).
Il periodo di maternità non coperto da nomina non è utile ai fini del punteggio.
Nota bene: La pratica dell’indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina, è sempre a carico della scuola (l’ultima in cui il personale ha prestato servizio) e non dell’INPS/INPDAP.
Si precisa che se il contratto di supplenza termina quando la supplente è ancora in interdizione per gravi complicanze o in congedo obbligatorio, la docente mantiene il diritto a percepire l’indennità all’80% fuori nomina fino al termine dell’intero periodo di congedo obbligatorio (3 mesi dopo il parto) a meno che, ovviamente, nel frattempo non riceva un’altra proposta di supplenza.
Per inserire un N18 seguire le indicazioni presenti nel manuale utente e la specifica normativa in materia.
Nell’acquisire un N18 il Sistema verifica che:
- L’intervallo tra la data inizio e la data fine del trattamento sia compreso nell’intervallo dell’astensione obbligatoria.
- l’intervallo tra la data inizio e la data fine dell’indennità non sia maggiore di 12 mesi.
- Sia presente almeno un servizio del tipo N01, N19, N26, N15 che termini durante l’astensione obbligatoria o entro 60gg dall’inizio del periodo di astensione. In caso non siano presenti servizi il sistema interrompe l’elaborazione ed emette il messaggio “Non esistono RDL compresi nel periodo di astensione indicato o nei 60 gg dalla data di inizio dell’astensione ”.
- il periodo inserito non si sovrapponga ad altro servizio N18. In caso vengano rilevate incongruenze il sistema interrompe l’elaborazione ed emette il messaggio “ESISTE ALTRA COMUNICAZIONE DI INDENNITA’ ATTIVA PER IL NOMINATIVO IN ESAME.
- il periodo inserito non si sovrapponga ad alcun servizio diverso da N18. In caso vengano rilevate incongruenze il sistema interrompe l’elaborazione ed emette il messaggio “ESISTONO RAPPORTI DI LAVORO ATTIVI PER IL NOMINATIVO IN ESAME”
Nel caso si voglia inserire una “indennità di maternità” per un periodo di trattamento successivo a quello precedentemente comunicato occorrerà sempre indicare la stessa data di inizio astensione.
Per rispondere al quesito posto basta una scuola che abbia fatto il contratto N18 non c’è bisogno che tutti gli spezzoni orari vengano confermati.










