Alla luce dell'autonomia della singola realtà scolastica, della concorde decisione dell'assemblea ATA sostenuta dall'adozione del Piano delle attività ATA da parte del dirigente scolastico, della rimodulazione del calendario scolastico regionale nelle giornate di sospensione delle attività didattiche opportunamente pubblicata sul sito istituzionale e socializzata urbi et orbi, ho pensato che il personale Ata potesse fruire delle c.d."giornate ponte" che si collochino tra la domenica e il prefestivo?

Quando ho dato per scontato, in C.d.I., che ciò fosse possibile mi è stato contestato che la chiusura della scuola in quelle giornate, sarebbe "interruzione di pubblico servizio", poichè la normativa parla solo di fruizione dei "prefestivi".

Non sono d'accordo, ma non essendo una giurista potrei anche sbagliare; dal confronto con i colleghi capisco che regna sovrana l'autonomia...

RISPOSTA

L'accordo di sequenza contrattuale del 24/2/2000 ha riproposto quanto previsto all'art. 36/3 del D.P.R. 209/1987, che recita: "Durante i periodi di interruzione dell'attività didattica e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario relativo d'obbligo". La possibilità della chiusura della scuola è pertanto limitata al giorno "prefestivo", ovvero a uno dei giorni che nel calendario scolastico, oggi deliberato dalla Giunta regionale, è registrato come "giorno di festa" o "festività”. Quindi non può essere disposta la chiusura totale della scuola anche in giorni non prefestivi.

Le scuole in virtù dell’autonomia di cui godono (articolo 5 Dpr 275/99), attraverso i propri consigli di istituto, hanno la facoltà di adattare il calendario per specifiche esigenze ambientali. Spetta poi al dirigente scolastico l’esecuzione della delibera di adattamento e l’informazione preventiva alle famiglie, alle istituzioni interessate e agli enti locali competenti per il regolare svolgimento dei servizi di supporto (come trasporti, mensa e altri).

La possibilità di una diversa organizzazione del calendario scolastico, prevista dall’art. 5 del Regolamento dell’autonomia (DPR 275/1999), riguarda, ad avviso di chi scrive, solo l'attività didattica e non anche l’intera attività della scuola.

Si chiarisce che affinché si concretizzi il reato di interruzione di pubblico servizio di cui all'art. 340 cod. pen., la Cassazione penale, sez. VI, con sentenza n. 26077 del 9.6.2004 ha ritenuto “sufficiente che l'entità del turbamento della regolarità dell'ufficio o l'interruzione del medesimo, pur senza aver cagionato in concreto l'effetto di una cessazione reale dell'attività o uno scompiglio durevole del funzionamento, siano stati idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di un solo settore”.