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La normativa di riferimento per i permessi sindacali è contenuta negli articoli 10, 11, 12 e 13 del CCNQ del 4 dicembre 2017. Il MIUR, con la nota n. 5586 del 16 febbraio 2018, ha fornito indicazioni e chiarimenti per la corretta applicazione delle relative disposizioni contrattuali.

I dirigenti sindacali non in distacco o aspettativa sindacale, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ, possono usufruire di permessi sindacali giornalieri e orari per lo svolgimento del proprio mandato, la partecipazione a trattative sindacali, convegni e congressi di natura sindacale. Tuttavia, il numero di giorni di permesso non può superare, nell'arco di due mesi, cinque giorni lavorativi per ciascun dirigente sindacale che deve garantire la continuità didattica, e in ogni caso non oltre i dodici giorni per l'intero anno scolastico.

Il personale ATA e i dirigenti scolastici, che non sono vincolati alla continuità didattica, possono usufruire dei permessi sindacali in forma cumulata, senza oneri aggiuntivi, secondo le modalità definite in sede di contrattazione integrativa a livello amministrativo. Durante il periodo di contrattazione integrativa in ciascuna istituzione scolastica, il cumulo dei permessi (pari a cinque giorni lavorativi ogni due mesi) può essere riorganizzato previa intesa tra le parti, mantenendo comunque il limite massimo di dodici giorni annui.

In caso di richiesta di permesso sindacale giornaliero, il numero di ore da detrarre dal monte ore complessivo dell'organizzazione sindacale sarà pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne fruisce. Le organizzazioni sindacali devono comunicare per iscritto all'amministrazione di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali titolari di permessi (art. 3, co. 2, CCNQ 4/12/2017).

L'utilizzo dei permessi deve sempre garantire la continuità e l'efficienza dell'attività lavorativa della struttura di appartenenza del dipendente. Pertanto, la fruizione del permesso deve essere preventivamente comunicata al dirigente responsabile, secondo le modalità stabilite in sede decentrata. La richiesta di permesso sindacale deve specificare chiaramente il periodo di assenza, la durata e la tipologia del permesso (per espletamento del mandato sindacale ai sensi dell'art. 10 o per la partecipazione a riunioni degli organi statutari ai sensi dell'art. 13), evitando così eventuali contestazioni dovute a errate interpretazioni.

La verifica dell'effettivo utilizzo dei permessi sindacali rientra nella responsabilità delle organizzazioni sindacali di appartenenza. Per i dirigenti sindacali in semi-distacco o semi-aspettativa sindacale, l'art. 8, comma 7, del CCNQ 4/12/2017 stabilisce che non possono beneficiare dei permessi retribuiti previsti dall'art. 10 dello stesso contratto. In caso di urgenza, i dirigenti sindacali possono usufruire di permessi per l'espletamento del mandato sindacale con obbligo di recupero entro il mese di fruizione.

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative, non in distacco sindacale, possono fruire, nel limite del monte ore spettante, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e orari ai sensi degli artt. 10, 11 e 28 del CCNQ 4/12/2017 per:

  • lo svolgimento del mandato sindacale;

  • la partecipazione a trattative sindacali;

  • la partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

Ogni dirigente sindacale non può superare cinque giorni lavorativi per bimestre e dodici giorni nell'intero anno scolastico. Durante la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi può essere ridefinito previo accordo tra le parti, mantenendo il limite massimo annuale.

I permessi retribuiti, giornalieri e orari, sono equiparati al servizio prestato. Questa disciplina si applica anche ai permessi per la partecipazione a congressi e convegni sindacali da parte dei dirigenti sindacali del comparto istruzione e ricerca.

Permessi sindacali non retribuiti

I dirigenti delle organizzazioni sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, congressi e convegni, per tutta la durata del mandato, per un minimo di otto giorni annui, cumulabili su base trimestrale.

Le richieste di tali permessi devono essere comunicate per iscritto al datore di lavoro, generalmente con tre giorni di anticipo, attraverso l'associazione sindacale di appartenenza. Anche in questo caso, la funzionalità dell'attività lavorativa deve essere garantita, e il dirigente responsabile deve essere preventivamente informato secondo le modalità concordate in sede decentrata.

Cumulo dei permessi sindacali

L'art. 18, comma 3, del CCNQ 4/12/2017 consente il cumulo dei permessi sindacali giornalieri e orari per i dirigenti sindacali. Per il comparto scuola, tale disposizione riguarda esclusivamente il personale non tenuto a garantire la continuità didattica, ovvero il personale ATA e i dirigenti scolastici. Le modalità attuative, che non devono comportare oneri aggiuntivi, sono state definite nel contratto integrativo nazionale del 24 novembre 1999.