Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 6 aprile 2022, n. 173. Nuovi criteri e modalità per la liquidazione al proprio personale dirigente delle somme da corrispondersi a titolo incentivante (Mbo)
I premi pagati l’anno successivo ai dipendenti sono soggetti ad aliquota ordinaria. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione a cui devono essere assoggettati i premi corrisposti ai dipendenti nell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi. Nel caso esaminato, la società datrice ha stipulato un accordo sindacale con cui sono stati individuati criteri e modalità per la liquidazione al proprio personale dirigente delle somme da corrispondersi a titolo incentivante (MBO). Il verbale ha chiarito che l’erogazione dell’incentivo avviene nell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che l’accordo prevede che il premio venga erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi (tra aprile e maggio), tale pagamento non può qualificarsi come “emolumento arretrato”. Pertanto, non essendo ravvisabile alcun “ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una “causa giuridica”, si deve applicare la tassazione ordinaria. Non sussistono infetti né le situazioni di “carattere giuridico” (sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi) né “oggettive situazioni di fatto” che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta. Conseguentemente non sono riscontrabili i presupposti per l’applicazione della tassazione separata.