In materia di composizione e funzionamento delle commissioni di gara, il principio applicabile non è quello della « terzietà », bensì quello della « imparzialità », che deve ritenersi astrattamente rispettato anche nel caso in cui i commissari siano tutti membri interni della stazione appaltante, ognuno dei quali competente per alcuni aspetti oggetto di valutazione in sede di gara.

La caratteristica di collegio perfetto, propria della commissione di gara, non va intesa nel senso che la commissione debba operare possedendo al proprio interno la totalità delle competenze necessarie, ma nel diverso senso che la stessa deve deliberare con la presenza di tutti i componenti: ne discende che è legittima la nomina di consulenti esterni alla commissione di gara qualora ciò sia necessario per l'acquisizione di determinate valutazioni tecniche, a condizione che i consulenti non partecipino alla fase deliberativa.

TAR TOSCANA, Sez. II, 13 ottobre 2010, n.6455