La circostanza che un concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella lex specialis e nella modulistica ufficiale non può andare in danno dello stesso, dovendo prevalere, a fronte di un'aggettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla stazione appaltante e della buona fede che va riconosciuta al concorrente, il principio del favor partecipationis; pertanto, anche se tale principio ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio, tuttavia, l'esigenza di apprestare tutela all'affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità alle prescrizioni della legge di gara o al facsimile di offerta da essa stessa approntato, potendo eventuali parziali difformità costituire oggetto di richiesta di integrazione.
Tar Lazio, sez. I, 1° agosto 2013, n.1219










