Nelle gare pubbliche non sussiste alcun principio che imponga la contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute, essendo invece sufficiente anche una valutazione finale.
Nelle gare pubbliche non sussiste l’obbligo della specifica indicazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, trattandosi di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice, i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale.
Nelle gare pubbliche la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute della Commissione aggiudicatrice è ammessa purché sopraggiunga in tempi idonei ad evitare la insorgenza di errori o omissioni nella ricostruzione dei fatti).
CONSIGLIO DI STATO n. 4209 - Sez. IlI — 8 settembre 2015