L'obbligo di assicurare nei pubblici appalti l'effettivo adeguamento dei prezziari ai valori di mercato correnti non è un mero elemento di legittimità della procedura, ma è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, che trae fondamento dall'art. 97 Cast., attenendo a principi di ordine generale.
L'istituto dell'adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell'offerta nel sistema degli appalti pubblici e la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato.
Nel settore dei pubblici appalti, dunque, i prezziari, strumenti di riferimento per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme finalizzate a rendere di pubblica fede e conoscibili da parte della generalità dei terzi e del mercato i valori utilizzati dall'amministrazione appaltante come base d'asta; è pertanto illegittimo il prezzo posto a base del bando di una gara di appalto di lavori a corpo, immotivatamente e sensibilmente ridotto rispetto al prezziario ufficiale della stazione appaltante.
TAR Sardegna n.895 - Sez. 1—16 agosto 2011










