Ai sensi dell'art. 86, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, nel caso di discordanza, nell'offerta di gara pubblica, tra somma indicata in lettere e somma indicata in cifre, la prevalenza della prima sulla seconda costituisce criterio interpretativo che richiede l'attivazione della procedura di correzione di errore materiale.

CONSIGLIO DI STATO N.3079 - Sez. V — 17 giugno 2014