L'art. 125 comma 8, d.lg. n. 163 del 2006 si limita a richiedere la previa consultazione di un numero minimo di operatori economici, ma non impone, assolutamente, l'acquisizione di un numero minimo di offerte, con l'ovvia conseguenza che la procedura non può ritenersi illegittima laddove solo alcuni degli operatori consultati abbiano inteso presentare la loro
offerta.
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA N. 334 - Sez. I — 11 giugno 2013










