Nelle gare pubbliche il principio della richiesta di chiarimenti, codificato dall'ari. 43, d.lg. 2 aprile 2006 n. 163, che consente di ricorrere all'integrazione o regolarizzazione postuma documentale per rimediare a vizi puramente formali, non può essere richiamato in presenza di una offerta contenente plurime soluzioni o comunque non conforme ai requisiti richiesti dalla disciplina di gara, sì da configurarsi in concreto come un'offerta non seria e non attendibile; ciò tanto più quando non sussistano equivoci od incertezze derivanti da una possibile ambiguità della legge di gara giacché, in presenza di una prescrizione chiara, la regolarizzazione costituirebbe violazione della par condicio fra i concorrenti, che è principio ineludibile nelle procedure di evidenza pubblica, con la conseguenza che in questo caso è legittima l'esclusione dalla gara.

 Consiglio di stato - Sez. IlI — 19 marzo 2011, n.1696