Nelle gare pubbliche il DURC assume valenza di dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della Pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., e facente pertanto prova fino a querela di falso, sicché non permane in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze in esso contenute e inerenti al settore previdenziale
Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n.6072










