Con riferimento alla sospensione disciplinare, non costituisce causa di illegittimità il fatto che non sia stata comunicata ai genitori dell'alunno. Infatti l'eventuale omissione della notificazione, che non è un elemento costitutivo, ma una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, è rilevante soltanto ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione dell'atto ove manchi, come in specie, una disposizione normativa che esplicitamente preveda la notificazione a pena di invalidità dell'atto. Infatti l'eventuale omissione della notificazione, che non è un elemento costitutivo, ma una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, è rilevante soltanto ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione dell'atto (Consiglio di Stato, n. 4813 del 2003) ove manchi, come in specie, una disposizione normativa che esplicitamente preveda la notificazione a pena di invalidità dell'atto.

T.A.R. L'Aquila, sez. I, 10/10/2019, n.479