In una recentissima pronuncia del tribunale amministrativo pugliese (T.A.R. Bari, 08 ottobre 2020, n. 1253) è stato affrontato il caso di un alunno non ammesso alla classe successiva, nel contesto del giudizio conclusivo sull’anno scolastico governato da un fenomeno del tutto imprevisto e imprevedibile come la pandemia Sars-CoV-2.
La decisione del TAR è stata di accoglimento del ricorso con la motivazione, che può essere così sintetizzata: il Consiglio di classe, nel contesto della valutazione dell’anno scolastico 2019-2020, deve motivare la non ammissione dell’alunno sulla base di carente frequenza dell’attività didattica già verbalizzata per il primo periodo didattico; mentre non può costituire un elemento di valutazione la scarsa disponibilità di apparecchiature tecnologiche per realizzare la didattica a distanza. In sintesi, il superamento delle difficoltà di apprendimento manifestatesi nel secondo periodo dell’anno richiedono sforzi di adattamento da parte dell’Istituzione scolastica e le carenze organizzative non possono fondare alcun elemento valutativo relativo all’alunno.
Ossia, nella vicenda in esame è stata affrontata la questione della – secondo alcuni “automatizzata” – promozione in deroga ai criteri stabiliti dal d.p.r. n. 122/2009 (noto come il “Regolamento sulla valutazione degli alunni”). La deroga alle disposizioni del 2009 è delineata dalla circolare dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, che come risaputo, prevede diverse disapplicazioni delle disposizioni in tema di valutazione relativamente all’anno scolastico trascorso. Vediamo le principali deroghe di quest’anno in tema di valutazione per poi passare alla disamina del caso concreto.
L’ordinanza ministeriale n. 11/2020 mette in rilievo come la didattica a distanza rappresenti una modalità di svolgimento delle lezioni contingente e straordinaria e al tempo stesso sancisce che debbano ritenersi derogati: l’art. 4 commi 5 e 6 e l’art. 14 comma 7 del d.p.r. n. 122/2009 (altresì definito come “Regolamento”).
1) L’art. 4 comma 5 del Regolamento prevede quale criterio di ammissione alla classe successiva il conseguimento del voto non inferiore a sei decimi, sia in merito alla disciplina che al profitto:
2) L’art. 4 comma 6 del Regolamento dispone la sospensione del giudizio nei confronti di alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.
3) L’art. 14 comma 7 del Regolamento prevede un minimum di frequenza scolastica pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale per la partecipazione allo scrutinio finale.
Come già anticipato le disposizioni sopra elencate devono ritenersi “sospese” o comunque non applicabili al contesto delle valutazioni dell’anno scorso. Lo scenario attuale non conosce soltanto le sospensioni del regime ordinario di valutazione ma anche interventi attivi all’inizio dell’anno scolastico (quello in corso) quali i Piani di Apprendimento Individualizzati e i Piano di Integrazione Apprendimenti. Dall’insieme delle sospensioni delle disposizioni “regolari” e dall’introduzione degli interventi “integrativi” si desume che necessariamente la motivazione di una “bocciatura” deve articolarsi su punti differenti da quelli tradizionali e che pertanto non possono essere addotti: i voti insufficienti dell’alunno riportati nelle singole materie; il comportamento non partecipativo alle lezioni (seppur a distanza) ed infine il disinteresse manifestato per le lezioni a distanza organizzate dalla Scuola sulla base della normativa emergenziale adottata a causa del Covid-19.










