Il pubblico dipendente dichiaratosi ammalato, che risulti assente a visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo di malattia, trattandosi di regola avente portata generale in quanto finalizzata alla disciplina del controllo sanitario dei lavoratori nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa; pertanto, sussiste l'obbligo del dipendente di rendersi reperibile, nel quadro della necessaria collaborazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia.

Consiglio di stato n.1330 - Sez. IV — 2 marzo 2011