In caso di ripetute assenze per malattia del presta­tore di lavoro che abbiano conseguenze sull'attività produttiva aziendale, non è configurabile lo scarso rendimento. Il datore di lavoro può esercitare il re­cesso nei confronti del lavoratore reiteratamente as­sente solo trascorso il periodo di comporto stabilito dalla contrattazione collettiva. Il licenziamento inti­mato a causa delle ripetute assenze per malattia, in precedenza allo scadere del periodo di comporto, è da qualificarsi come nullo per violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c.

Tribunale di Firenze 15 novembre 2018