In caso di ripetute assenze per malattia del prestatore di lavoro che abbiano conseguenze sull'attività produttiva aziendale, non è configurabile lo scarso rendimento. Il datore di lavoro può esercitare il recesso nei confronti del lavoratore reiteratamente assente solo trascorso il periodo di comporto stabilito dalla contrattazione collettiva. Il licenziamento intimato a causa delle ripetute assenze per malattia, in precedenza allo scadere del periodo di comporto, è da qualificarsi come nullo per violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c.
Tribunale di Firenze 15 novembre 2018










