In materia di pubblico impiego, le controversie aventi ad oggetto atti di gestione del rapporto di lavoro, anche dirigenziale, ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo quelle attinenti i c.d. atti di macro-organizzazione.
A fronte di un atto di macro-organizzazione che abbia costituito il presupposto, asseritamente illegittimo, di atti di gestione del rapporto di lavoro, il pubblico dipendente può percorrere una duplice strada per ottenere tutela in forma specifica, facendo alternativamente valere posizioni soggettive di diritto, ovvero di interesse legittimo: da un lato, rivolgersi al giudice ordinario per ottenere la disapplicazione dell'atto presupposto e la rimozione dei suoi effetti; dall'altro, adire nel termine decadenziale di impugnazione il G.A., chiedendo l'annullamento dell'atto presupposto ed ottenendo il ristabilirsi di una situazione che risulti coerente e corrispondente al ripristino dell'assetto macro-organizzativo preesistente, se del caso in sede di giudizio di ottemperanza (fattispecie nella quale il tar ha negato la configurabilità in concreto dell'interesse ad agire della ricorrente cui, a seguito di riorganizzazione degli uffici dell'ente datore di lavoro, era stato revocato l'incarico dirigenziale già conferito, ma la revoca era stata accompagnata dalla contestuale assegnazione di un nuovo ed effettivo incarico dirigenziale).
Tar Toscana, sez. II, 13 ottobre 2010, n.6464










