Le valutazioni dell'Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari, ivi comprese quelle afferenti ai fatti ascritti al dipendente, alla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, sono connotate da ampia discrezionalità, in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso il procedimento; per tale ragione, il provvedimento disciplinare sfugge a un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 29/12/2023, n.3911