La piena efficacia del nuovo Codice degli appalti dal 1° gennaio 2024 sta avendo un impatto significativo anche sull’assolvimento degli adempimenti di pubblicazione relativi ai bandi di gara e sulla disciplina della trasparenza apportando notevoli mutamenti in tema di obblighi di pubblicazione di cui originariamente al D.lgs. 33/2013.L’attuazione integrale del Decreto Legislativo 36/2023, infatti, con la digitalizzazione dei contratti, non modificherà gli adempimenti di pubblicazione relativi ai bandi di gara e ai contratti, ma cambierà profondamente le modalità per assolverli.
Tra gli obiettivi del nuovo Codice dei contratti pubblici, così come indicato negli obiettivi del PNRR, vi è quello della completa digitalizzazione delle procedure come disposto dagli artt. 19-36 del D.lgs. 36/2023 , attraverso l’istituzione di una Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e la interoperabilità delle piattaforme, secondo il principio dell’unicità dell’invio di dati, documenti e informazioni alle stazioni appaltanti.
L’art. 37 del decreto lgs. n. 33/2013 dispone gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stabilendo che le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici. L’art. 28 del D.lgs 36/2023 stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
Per cui relativamente alla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:
- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l’ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ( 28 cit.);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013.
Tutte le nuove voci della sezione “Bandi di gara e contratti”
Il d.lgs 33/2013 prevedeva in materia di bandi di gara e contratti la pubblicazione delle seguenti voci:
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
- Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
- Avvisi di pre-informazione/Delibere a contrarre
- Avvisi e bandi
- Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea
- Commissione giudicatrice
- Avvisi relativi all’esito della procedura
- Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto
- Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando
- Verbali delle commissioni di gara
- Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC
- Contratti
- Collegi consultivi tecnici
- Fase esecutiva
- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
- Concessioni e partenariato pubblico privato
- Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
- Affidamenti in house
- Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
- Progetti di investimento pubblico
Le deliberazioni ANAC nn. 264 e 601 del 2023
Ad arricchire e a revisionare ulteriormente il panorama dedicato alla Trasparenza Amministrativa ci ha pensato anche l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
La delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 infatti, dedicata all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, non solo rafforza le norme antiriciclaggio che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi del d.lgs 231/2007, ma dispone anche il rinnovamento della prevenzione della corruzione e la trasparenza in materia di contratti pubblici.
Relativamente ai provvedimenti ex art. 28 del Codice l’ANAC ha adottato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.
Tali delibere prevedono che per la digitalizzazione e alla gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono pubblicare, sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l’insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto.Poiché quei dati del ciclo di vita del contratto sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, non devono essere pubblicati in forma integrale anche sul sito in Amministrazione Trasparente, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione.
In Amministrazione Trasparente deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP.
Il collegamento ipertestuale che va riportato in Amministrazione Trasparente consentirà di accedere alla BDNCP, è indicato dall’ANAC sul portale dati apertidell’ANAC stessa.
Infatti l’Anac specifica che “nel caso in cui una parte dei dati e atti da pubblicare in AT sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione in dettaglio degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma, dove sono pubblicati dati e atti, sia liberamente accessibile poiché chiunque deve poter prendere visione dei suddetti dati e documenti. Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione sul sito istituzionale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma che provvede alla pubblicazione garantisca il rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3)”.
Rimane fermo l’obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, tutto l’insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Per cui come indicato dall’articolo 3 della Delibera ANAC n. 264/2023 i nuovi obblighi e le modalità di pubblicazione a carico delle amministrazioni sono:
- comunicano tempestivamente alla BDNCP, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale (Es. MePA), ai sensi dell’articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell’articolo 10 del provvedimento di cui all’articolo 23 del codice;
- pubblicano nell'area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale le ulteriori informazioni, dati e documenti per cui NON si prevede la trasmissione alla BDNCP (si noti che l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione non si esaurisce con i dati comunicati alla BDNCP, ma prevede appunto che specifiche informazioni vengano pubblicate nell'area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale). In particolare è necessario che siano pubblicate le seguenti informazioni:
- per ogni procedura, un collegamento ipertestualeche rinvia ai dati relativi al ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell’articolo 23 del codice;
- per ogni procedura, i dati e le informazioni che NON devono essere comunicati alla BDNCP, come individuati nell’Allegato 1) alla Delibera 601/2023Nella medesima sotto-sezione vanno inoltre pubblicati i dati, gli atti e le informazioni individuati nell’allegato I della delibera dell’Anac n. 264 che non devono essere trasmessi alla BDNCP ma pubblicati integralmente, come ad esempio i curricula della commissione giudicatrice.
- atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure, come individuati nell’Allegato 1) alla Delibera 601/2023.
Del resto, anche l’art. 9 del Decreto Trasparenzad.lgs. n. 33/2013, a fini semplificatori, dispone che nella home page dei siti istituzionali sia collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno siano contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente e che al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del decreto citato.
Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione integrale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma garantisca che la pubblicazione rispetti i termini e i criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3).
Altre aree dell’Amministrazione Trasparente
Ma importanti novità riguardano anche le altre aree dell’Amministrazione Trasparente fuori dal perimetro dei “bandi di gara e contratti”.
L’Anac specifica che le amministrazioni sono tenute a pubblicare, gli elenchi dei seguenti provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo e dai dirigenti.
- Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici(d.lgs.36/2023) per cui si rinvia ai dati e alle informazioni sui contratti la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dell’art. 28 del d.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle delibere dell’Autorità n. 261/2023 e n. 264/2023 e successivi aggiornamenti.
- Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 241/90, da pubblicare in AT sotto-sezione “provvedimenti”.
Procedure anteriori al 31.12.23
Ulteriori indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023, e non ancora concluse a quella data, sono contenute nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023.
Alla luce delle disposizioni vigenti, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell’efficacia differita prevista per alcune disposizioni, operano i seguenti distinti regimi di pubblicazione dei dati:
- contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023. Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, avvienesecondo le indicazioni ANAC di cui all’Allegato 9)al PNA 2022.Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l’art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023).Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all’ 1, co. 32 (1) della legge 190/2012, con esclusione, invece, delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell’avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.Dal 2024, dunque, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più compilare e pubblicare il file XML contenente il riepilogo dei contratti in essere nell’anno precedente, né inviare entro il 31 gennaio ad ANAC via PEC la dichiarazione di avvenuta pubblicazione del file nella propria sezione Amministrazione Trasparente (Vedi nota ANAC del 10/01/2024.I dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere unarappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.
- contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023. Per queste ipotesi, l’ANAC ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d’intesa con il MIT, un comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all’assolvimento degli obblighi di trasparenza.
- Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1°gennaio 2024.Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC.In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, come sopra precisato, nellaDelibera n. 261 del 20 giugno 2023.
Come prima evidenziato, nell’Allegato 1) della già citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023e successivi aggiornamenti, sono stati, invece, precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione “Amministrazione trasparente”.
di Raffaella Scibinico su Amministrare la scuola n. 6