I residui attivi e passivi, peraltro, non influenzanoI residui attivi e passivi, peraltro, non influenzanoil contenuto del bilancio dell’eserciziocorrente, in quanto vengono contabilizzati separatamenteed in modo autonomo rispetto allagestione di competenza di ogni esercizio.Così avremo due gestioni contabili separatecompletamente autonome:

  • La gestione di competenza che riguarda gliaccertamenti e gli impegni del bilancio di previsionee si esaurisce con la chiusura dell’eserciziofinanziario cui si riferisce;

  • La gestione dei residui che riguarda, invece,i fatti amministrativi relativi alla riscossione e al pagamento di entrate accertate e, rispettivamente,di spese impegnate negli esercizi finanziariprecedenti.

La riscossione e il pagamento dei residui attivi e passivi devono essere annotati nei registri partitari delle entrate e delle spese e nel giornale di cassa nelle apposite colonne riservate ai residui.

Il procedimento di radiazione dei residui attivi

Per i residui attivi, essendo sostanzialmente rappresentativi di crediti potenziali, il periodo di conservazione coincide astrattamente con quello prescrizionale del credito stesso, a meno che il credito non venga eliminato perché non più concreto ed effettivo.
Infatti, i crediti dello Stato per le entrate che non si siano potute realizzare entro l’esercizioin cui furono accertate si classificano in base al grado di esigibilità, a seconda che la riscossione quantunque ritardata sia certa.
La consistenza dei residui attivi può ridursiper la normale operazione della riscossione emediante la radiazione dei crediti parzialmenteinsussistenti o addirittura assolutamente inesigibili.
Riguardo il grado di esigibilità dei crediti, il Regolamento di contabilità generale dello Stato, distingue i residui attivi come segue:
a) residui di riscossione certa;
b) residui per i quali il debitore abbia ottenuto dilazioni di pagamento;
c) residui di incerta esazione perché contestati giudizialmente;
d) residui di dubbia esazione, costituiti da quei crediti che si prevede di non poter riscuotere integralmente alla scadenza; questi crediti devono essere iscritti nel conto consuntivo per l’importo che si prevede di riscuotere;
e) residui inesigibili, costituiti da quei crediti che, con ogni probabilità non potranno essere riscossi.
I crediti indicati alle lettere a) b) c) d) continuano ad essere inseriti nella separata contabilità dei residui.
I crediti di cui alla lettera e) devono essere annullati ed eliminati dalle scritture contabili e daiconti di bilancio.
I residui attivi, quindi, possono essere ridottio eliminati.
La radiazione dei residui attivi, in quanto crediti di bilancio, comporta una rideterminazione dell’avanzo di amministrazione che, come è noto, risulta costituito dalla differenza tra residui attivi, fondo di cassa iniziale e residui passivi.
Conseguentemente il Consiglio d’istituto,deve provvedere, con apposita deliberazione,alla radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili e alla contestuale rideterminazione dell’avanzo di amministrazione.
L’annullamento dei crediti incidendo in negativo sull’avanzo di amministrazione, comporta che le voci di spesa, eventualmente finanziate con il prelevamento dall’avanzo di amministrazione, dovranno essere opportunamente diminuite dalla riduzione dei crediti.