L’iscrizione a una scuola e l’ammissione a una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo contrattuale, dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisca della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. Ai fini della prova:
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all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante la gita,
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all’istituto scolastico incombe la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell’evento lesivo a una sequenza causale non evitabile e, comunque, imprevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso di strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche, salva, inoltre, la valutazione dell’eventuale apporto causale della condotta negligente o imprudente dell’alunno (il fatto volontario dell’allievo determina la sua corresponsabilità).