La Cassazione in una vicenda ove un allievo aveva subito un infortunio nel corso di una gita scolastica, dove non erano presenti i genitori, aveva ricondotto l’evento in parte al suo stesso comportamento e in parte a quello degli altri studenti, con la conseguenza che, nella specie, si è delineato un cumulo di responsabilità: parzialmente a carico dell’allievo medesimo, per il resto a carico della scuola. Pertanto, i giudici hanno liquidato sia il danno biologico che quello morale, in quanto riferibili a pregiudizi diversi.
Corte di Cassazione (Sezione III Civile, Sentenza 4 febbraio 2014, n. 2413)