Son un dirigente di un istituto secondario di secondo grado. Nella seduta del consiglio di classe conseguente agli esami di riparazione si è argomentato da parte di un docente che il difetto di verbalizzazione da parte dell'estensore del verbale avrebbe potuto inficiare la stessa deliberazione di non ammissione alla classe successiva adottata nei confronti di uno studente. Si chiede il vostro parere in merito se ciò può realmente accadere riguardo l'errata stesura del verbale.
Risposta
Come è noto la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è di competenza esclusiva del Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta ove necessario a maggioranza dagli stessi docenti di classe.
Il verbale ha il compito di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, senza che sia peraltro necessario indicare minutamente le singole attività compiute e le singole opinioni espresse.
Pertanto si specifica come il verbale non coincide con l'atto amministrativo vale a dire con la deliberazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva, ma ne costituisce la documentazione.
Il verbale va rigorosamente distinto dalla delibera perché esso si identifica quale strumento in grado di accertare l’iter dell’organo in tutte le fasi della sua attività: dalla proposta alla discussione sino alla deliberazione; quest’ultima, al contrario, ne sostanzia le decisioni intraprese, diventando nella fattispecie una sorta di esternazione attiva e potenziale delle decisioni assunte dall’organo in parola.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n.6208 dell’11 dicembre 2001, sulla distinzione tra delibera e verbale ha aggiunto che non bisogna confondere i due momenti, perché la manifestazione di volontà costituisce il contenuto della deliberazione e la verbalizzazione riproduce tale estrinsecazione attestandone l’esistenza.
Di conseguenza il difetto di verbalizzazione non comporta l'inesistenza dell'atto amministrativo, dato che la determinazione volitiva dell'organo è ben distinta dalla sua proiezione formale.
Con il verbale devono essere documentati solo gli atti e fatti che, secondo un criterio di ragionevole individuazione, assumono rilevanza rispetto alle finalità della verbalizzazione. In particolare, sotto l'aspetto formale nel verbale non possono mancare: luogo e data della seduta, componenti presenti, oggetto delle singole deliberazioni, modalità di formazione della volontà con particolare riguardo all'espressione del voto (scrutinio palese o segreto).
La redazione e l'approvazione del verbale non devono avvenire necessariamente in concomitanza con la seduta, potendo intervenire in momento successivo, anche rispetto al provvedimento adottato. Cosicché l'approvazione del verbale non costituisce atto di controllo, ma una mera verifica in ordine alla corrispondenza di quanto documentato con quanto effettivamente svoltosi, né da essa dipende l'efficacia degli atti adottati.
La giurisprudenza del TAR ha più volte chiarito che è rilevante che il collegio abbia funzionato a quorum integrale, con regolare sostituzione dei membri assenti, mentre a nulla rileva ai fini della validità delle deliberazioni, la circostanza che nel verbale non è stato precisato il motivo dell’assenza dei docenti titolari.
Parimenti non invalidante è l'assenza non sostituita in una seduta in cui il consiglio abbia trattato solo la programmazione didattica, senza esprimere alcun giudizio valutativo sui singoli allievi.
Altresì non è censurabile né la brevità delle operazioni di scrutinio quando il Consiglio debba semplicemente prendere atto di risultati gravemente insufficienti.








