La proposta di maggioranza al decreto Scuola riguarda i soli posti che restano liberi dopo i concorsi, comuni e di sostegno, a partire dal 2027/28. In Commissione Istruzione al Senato pesano però quasi ottocento emendamenti e una conversione da chiudere entro il 29 novembre.

Il decreto legge Scuola (Atto Senato n. 2053) entra nella fase degli emendamenti. Tra le proposte della maggioranza, quella che più interessa il precariato. L'obiettivo è coprire con assunzioni a tempo indeterminato le cattedre che, a procedura concorsuale conclusa, restano senza titolare pur rientrando nel contingente autorizzato. Sui posti comuni quest’anno sarebbero circa seimila, su un totale di quarantaquattromila banditi.

Un canale residuale, non un’alternativa al concorso

La proposta attinge alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, quindi a docenti già abilitati o specializzati che su quegli stessi posti lavorano ogni anno con contratti di supplenza annuale. Riguarda sia i posti comuni sia il sostegno, dove le carenze sono di gran lunga più gravi. Il relatore del decreto e presidente della VII Commissione del Senato, Roberto Marti, ha chiarito l’intento: rendere strutturale la procedura dal 2027/28, come canale da attivare solo dopo l’esaurimento delle graduatorie concorsuali e degli elenchi regionali e nei limiti delle assunzioni autorizzate.

La precisazione è decisiva, anche dal punto di vista costituzionale. L’articolo 97 della Costituzione fa del concorso pubblico la regola per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. La Corte costituzionale ha ammesso deroghe solo se circoscritte, giustificate da specifiche esigenze di buon andamento e accompagnate da una selezione comunque adeguata. Un meccanismo che interviene solo sui posti rimasti scoperti dopo il concorso, e a favore di docenti la cui abilitazione è già frutto di un percorso selettivo, si colloca in questo spazio. Più difficile sarebbe stato difendere una stabilizzazione generalizzata, sganciata dall’esito delle procedure ordinarie.

Non si tratta di una novità assoluta. Una procedura straordinaria dalla prima fascia GPS sostegno era già stata introdotta dall’articolo 59, comma 4, del D.L. 73/2021, con un anno di servizio e una prova finale come condizione per la conferma in ruolo, ed è stata riproposta in forme diverse negli anni successivi. L’emendamento prova a trasformare quella che finora era una misura emergenziale, rinnovata di volta in volta, in un tassello stabile del sistema di reclutamento, estendendola ai posti comuni.

I nodi applicativi

Se la norma sarà approvata, l’attenzione si sposterà sulla disciplina di dettaglio, ed è lì che di solito nasce il contenzioso. Vanno definiti i criteri per individuare i posti effettivamente residui, l’ordine tra elenchi regionali e GPS, le modalità di conferma in ruolo e il rapporto con l’anno di formazione e prova. Inciderà molto anche l’affidabilità delle graduatorie. Gli errori di punteggio e le esclusioni contestate, che oggi pesano su una supplenza annuale, diventerebbero il discrimine per l’accesso al ruolo, con conseguenze ben più rilevanti per gli interessati. E resterà da verificare la posizione di chi è iscritto con riserva o accede alla prima fascia in un momento successivo.

Le altre proposte sul personale

Il pacchetto della maggioranza contiene altre misure significative. Un ulteriore emendamento della senatrice Bucalo propone di portare gradualmente dal 70 al 95 per cento una quota di posti destinata al ruolo e di estendere fino al 2028/29 la finestra delle assunzioni straordinarie; la portata esatta della misura andrà verificata sul testo. Il senatore FdI chiede di consentire l’assegnazione provvisoria in deroga al vincolo triennale anche per ricongiungersi a un figlio di età inferiore a sedici anni, e non solo al genitore ultrasessantacinquenne. È una modifica che risponde a una delle esigenze più ricorrenti tra i neoassunti lontani da casa.

Per il personale amministrativo si propongono sette milioni aggiuntivi sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, destinati alla retribuzione accessoria dei DSGA, con l’obiettivo di avvicinarne il trattamento a quello dei funzionari delle altre amministrazioni. Per la dirigenza, infine, un emendamento consentirebbe al dirigente che raggiunge il limite d’età nei primi tre anni dell’incarico di portarlo a termine fino al terzo anno.

I tempi della conversione

Resta il problema dei tempi. Il decreto, che spazia dal PEI al welfare studentesco, dal PNRR ai docenti di religione cattolica, va convertito entro il 29 novembre. Le opposizioni hanno depositato circa settecento proposte di modifica, concentrate soprattutto sull’articolo 13 e sul tetto del 30 per cento per classe degli alunni stranieri che non parlano l’italiano. Il voto in Commissione è atteso per la prossima settimana.

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