Con l’ordinanza n. 539 del 19 novembre 2025, il TAR Puglia – Lecce (Sezione II) ha accolto l’istanza cautelare presentata dai genitori di uno studente del biennio dell’Istituto Tecnico –OMISSIS–, sospendendo il provvedimento di non ammissione alla classe successiva e disponendo l’ammissione con riserva del ragazzo.

La decisione arriva all’esito di un articolato contenzioso, contraddistinto da tre ricorsi per motivi aggiunti e da una serie di provvedimenti interlocutori, che hanno portato il Collegio a evidenziare criticità istruttorie, contraddizioni nei verbali e mancata considerazione delle condizioni ambientali in cui lo studente si trovava a operare.

I genitori avevano impugnato: il verbale di scrutinio dell’11 giugno 2025 con cui il Consiglio di classe aveva disposto la non ammissione alla seconda classe; la relativa pagella finale; il verbale del Consiglio straordinario del 25 luglio 2025.

A seguito del decreto monocratico n. 356/2025, il TAR aveva già ammesso con riserva lo studente agli esami di recupero, riconoscendo che le censure proposte necessitavano di adeguato approfondimento, specie in relazione all’aderenza della valutazione ai criteri normativi e alla mancata considerazione delle segnalazioni dei genitori riguardo a episodi pregiudizievoli nel contesto classe.

 Gli esami di recupero, svolti tra il 26 e il 28 agosto, si erano conclusi con quattro insufficienze gravi (matematica 4; scienze e biologia 4; chimica 4; tecnologie informatiche e laboratorio 3), confermando la non ammissione.

Seguirono tre diversi ricorsi per motivi aggiunti, con cui i ricorrenti denunciarono: violazioni procedimentali (mancato preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990);  irregolarità nelle commissioni d’esame e nelle date degli scrutini;  mancata ostensione degli atti; deficit di motivazione del Consiglio di classe; soprattutto, omessa valutazione degli episodi di bullismo e delle loro ricadute sul rendimento scolastico.

Il TAR, con ordinanza istruttoria n. 1458 del 5 novembre 2025, aveva ordinato alla scuola il deposito dell’e-mail del 7 marzo 2025, redatta da una docente del Consiglio di classe, contenente una segnalazione di episodi di bullismo e atti omofobi all’interno della classe.

Una volta acquisita l’e-mail, il Collegio ha rilevato una grave contraddizione nei verbali e nella motivazione finale di non ammissione (26.09.2025) il Consiglio di classe affermava che “non sono mai emerse dinamiche relazionali problematiche tali da far pensare a episodi sistematici di esclusione, emarginazione o violenza tra pari”tuttavia, la docente firmataria di tale dichiarazione risultava essere la stessa che, pochi mesi prima, aveva descritto in modo dettagliato episodi significativi di bullismo a carico di un compagno di classe.

Un contrasto che, secondo il TAR, rende inattendibile la valutazione finale e segnala un vizio di istruttoria e motivazione “grave e apparente”.

Il Collegio aggiunge che, anche alla luce dei video e delle fotografie depositati, gli episodi erano tali da incidere sul clima classe e, quindi, sulle condizioni psico-emotive dello studente durante le prove di valutazione. Secondo il Tribunale, una valutazione “meccanica” basata solo sulle singole prove, senza tener conto del contesto socio-relazionale documentato, è inidonea e contraria alla funzione educativa dell’istruzione secondaria.

Alla luce delle gravi criticità emerse e del rischio di un pregiudizio irreparabile (periculum in mora), il TAR accoglie l’istanza cautelare e sospende l’efficacia del provvedimento di non ammissione, disponendo l’ammissione con riserva dello studente alla classe successiva.

L’ordinanza assume rilievo perché riafferma che il giudizio scolastico non è un dato aritmetico, ma deve tenere conto del percorso complessivo dello studente e dei fattori di contesto, riconosce la rilevanza giuridica del clima classe e degli episodi di bullismo come elementi che incidono sul rendimento e impongono una valutazione personalizzata e stabilisce che il Consiglio di classe deve essere coerente e affidabile nelle proprie determinazioni, specialmente quando esistono atti interni (come segnalazioni di docenti) che raccontano una realtà completamente diversa.

 

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