La problematica che desidero sottoporle riguarda una collaboratrice scolastica assunta a tempo determinato con contratto fino al 30/10/2026, con un contratto di 15 ore settimanali distribuite su due giorni. La dipendente ha preso servizio il 14 ottobre e ha svolto regolarmente l’attività lavorativa il giorno 15, mentre il giorno successivo risultava già assente per malattia.
L'analisi della fattispecie prospettata — relativa a una collaboratrice scolastica (personale ATA) assunta con contratto a tempo determinato per una supplenza breve e saltuaria (dal 14 ottobre al 30 ottobre 2026) a orario ridotto (part-time di 15 ore settimanali distribuite su due giorni), che abbia regolarmente preso servizio svolgendo l'attività lavorativa nei giorni 14 e 15 ottobre per poi assentarsi per malattia a partire dal 16 ottobre — richiede l'esame coordinato della normativa civilistica generale, della legislazione speciale sul pubblico impiego e delle specifiche disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Scuola / Istruzione e Ricerca.
Di seguito si espone il quadro normativo, contrattuale e giurisprudenziale di riferimento in ordine alla validità del rapporto, al periodo di comporto (conservazione del posto), al trattamento economico spettante, alle ricadute sul punteggio (valutabilità del servizio) e agli obblighi delle parti.
Perfezionamento del rapporto di lavoro e piena operatività delle tutele
In primo luogo, occorre chiarire che l'insorgenza della malattia a ridosso dell'inizio del contratto (nel caso di specie, al terzo giorno dalla stipula) non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia del contratto di lavoro a tempo determinato.
Secondo il consolidato principio ordinamentale e contrattuale, il contratto di lavoro produce i suoi effetti sin dalla sottoscrizione [Sentenza n. 180/2001]; nel caso di specie, peraltro, la lavoratrice ha anche regolarmente perfezionato la presa di servizio il 14 ottobre e prestato effettiva attività lavorativa il 15 ottobre. Come confermato dalla prassi ministeriale e dalla giurisprudenza di merito, la stipula del contratto opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico rende immediatamente fruibili gli istituti contrattuali previsti dal CCNL (inclusa la malattia) [Sentenza n. 180/2001][Sentenza n. 149/2025]:
"La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL." [Sentenza n. 149/2025]
Ne consegue che, essendosi il rapporto validamente costituito ed essendo intervenuta la presa di servizio, alla lavoratrice si applica integralmente la disciplina legale e contrattuale prevista per le assenze per malattia del personale con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico [Sentenza n. 180/2001][Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022].
Normativa di riferimento: periodo di comporto e trattamento economico nelle supplenze brevi
Il principio generale in materia di malattia del lavoratore subordinato è dettato dall'art. 2110 del Codice Civile, il quale stabilisce che, in caso di malattia, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali o dalle norme collettive, e che il datore di lavoro non può recedere dal contratto prima che sia decorso il periodo stabilito (c.d. periodo di comporto) [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262][20051222_Circ_40.pdf][Sentenza n. 28 del 10/03/2021].
Nel settore scolastico, il regime delle assenze per malattia del personale a tempo determinato (docente ed ATA) è puntualmente differenziato dal CCNL Comparto Scuola (art. 19 del CCNL 29/11/2007, richiamato per quanto non diversamente previsto dai successivi CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca)[CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019-2021][Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022][Ipotesi di CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca], che distingue tra:
- Supplenze annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), regolate dai commi 3 e 4 dell'art. 19 (conservazione del posto fino a 9 mesi in un triennio scolastico, con retribuzione al 100% nel primo mese e al 50% nel secondo e terzo mese) [Sentenza n. 180/2001][Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022];
- Supplenze brevi e saltuarie conferite dal Dirigente Scolastico, regolate dall'art. 19, comma 10, del CCNL Comparto Scuola[Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022].
Poiché il contratto della collaboratrice scolastica ha scadenza al 30/10/2026, esso rientra pacificamente nella seconda categoria (contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico per supplenza breve). La norma collettiva di riferimento stabilisce testualmente quanto segue:
“Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”[Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022].
Dalla disposizione sopra citata discendono due regole fondamentali applicabili al caso concreto:
A) Conservazione del posto (Periodo di comporto)
La dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 30 giorni nell'anno scolastico, ma sempre "nei limiti di durata del contratto medesimo"[Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022][Sentenza n. 50/2003]. Poiché il contratto scade il 30/10/2026 e l'assenza per malattia decorre dal 16/10/2026, il periodo massimo di assenza ipotizzabile all'interno di questo rapporto è di 15 giorni (dal 16 al 30 ottobre inclusi). Non superando la soglia dei 30 giorni annui (salvo che la lavoratrice non abbia già fruito di altri giorni di malattia in precedenti supplenze brevi nel medesimo anno scolastico), il rapporto di lavoro non può essere risolto anticipatamente per superamento del comporto e rimarrà in vigore fino alla sua naturale scadenza del 30/10/2026, data in cui cesserà automaticamente senza necessità di alcun atto di licenziamento o revoca [Sentenza n. 8392/2025][Sentenza n. 50/2003].
B) Trattamento economico (Retribuzione al 50% e regime ex D.L. n. 463/1983)
Per quanto concerne il trattamento economico durante i giorni di malattia (dal 16 ottobre fino alla fine della prognosi o alla scadenza del 30 ottobre):
• Ai sensi dell'art. 19, comma 10, CCNL Scuola, alla collaboratrice scolastica spetta un trattamento economico pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia compresi nei 30 giorni annuali di comporto [Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022].
• Il richiamo all'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. in L. n. 638/1983) comporta che, in via generale per i lavoratori a tempo determinato, i periodi di malattia retribuibili non possono superare quelli di attività lavorativa svolta nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermo restando un minimo garantito [Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022][Sentenza n. 50/2003]; tuttavia, nell'ordinamento scolastico, la clausola di miglior favore dello stesso comma 10 dell'art. 19 CCNL ("Tale personale ha comunque diritto...") garantisce in ogni caso al supplente breve la conservazione del posto fino a 30 giorni annui con retribuzione al 50%[Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022].
• Decurtazione ex art. 71, comma 1, D.L. n. 112/2008 (conv. in L. n. 133/2008): Nei primi dieci giorni di assenza per ogni evento di malattia dei pubblici dipendenti è prevista la corresponsione del solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo o accessorio. In particolare, per il personale ATA, durante le assenze per malattia viene decurtato il Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.)[Tribunale di Parma, Sentenza n.783 del 27 novembre 2023][Tribunale Ordinario Trani, sez. LA, sentenza n. 145/2023]. Tale compenso, per i contratti a tempo determinato e per frazioni di mese, viene liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno e, nei casi di malattia, segue le regole di decurtazione previste dalla normativa vigente e dal CCNL [Tribunale di Parma, Sentenza n.783 del 27 novembre 2023][Tribunale Ordinario Trani, sez. LA, sentenza n. 145/2023].
• Eccezione per gravi patologie o infortunio: Solo qualora l'assenza fosse riconducibile a gravi patologie che richiedano terapie salvavita o temporaneamente/parzialmente invalidanti (debitamente certificate nei singoli giorni di somministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 9, CCNL Scuola, applicabile anche al tempo determinato in forza dell'art. 19, comma 15) oppure a infortunio sul lavoro (art. 20 CCNL Scuola), i giorni di assenza sarebbero esclusi dal computo del comporto e darebbero diritto all'intera retribuzione (100%) [Tribunale Ordinario Castrovillari, sez. 1, sentenza n. 172/2020][Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022][Tribunale di Roma, Sentenza n.2425 del 28 febbraio 2024]. Al di fuori di queste tassative ipotesi, per la malattia comune si applica la retribuzione al 50% [Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022].
Incidenza dell'orario part-time (15 ore su 2 giorni settimanali)
Il fatto che la lavoratrice abbia un contratto part-time di 15 ore settimanali distribuite su due giorni (configurabile come part-time verticale su base settimanale) [Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023] incide secondo le seguenti direttrici:
- Proporzionalità del trattamento economico: Il trattamento economico (sia per i giorni lavorati il 14 e 15 ottobre al 100%, sia per il periodo di malattia al 50%, incluso il Compenso Individuale Accessorio per le giornate utili) è naturalmente riproporzionato in ragione della percentuale di part-time (15 ore su 36 ore settimanali previste per il profilo ATA a tempo pieno) [Tribunale di Parma, Sentenza n.783 del 27 novembre 2023][Tribunale Ordinario Firenze, sez. LA, sentenza n. 343/2020].
- Computo dei giorni di malattia e certificazione: Quando il certificato medico copre un arco temporale continuativo (ad esempio dal 16 ottobre fino al 30 ottobre), nel computo del periodo di malattia rientrano tutti i giorni di calendario compresi nella prognosi certificata dal medico. La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come i giorni non lavorativi, i festivi e i riposi settimanali che cadono all'interno della normale articolazione oraria rientrino nella fisiologica alternanza tra attività lavorativa e riposo [Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 8812 del 08/04/2026].
- Valutabilità del servizio ai fini giuridici e del punteggio nelle graduatorie ATA
Un aspetto di particolare rilievo pratico riguarda la valutabilità del periodo dal 14/10/2026 al 30/10/2026 ai fini dell'anzianità di servizio e del punteggio per le graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia ATA (nonché per l'accesso ai ruoli provinciali, c.d. "24 mesi").
La materia è regolata dall'art. 19, comma 6, del CCNL Comparto Scuola e dai Decreti Ministeriali di aggiornamento delle graduatorie ATA (es. D.M. 640/2018 e successivi decreti triennali). La giurisprudenza ha chiarito in modo inequivoco la distinzione tra malattia parzialmente retribuita e malattia non retribuita (senza assegni):
“le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Ne consegue che, invece, i periodi di assenza per malattia non retribuiti interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio”[Sentenza n. 8392/2025].
E ancora, con specifico riferimento alle graduatorie del personale ATA (Collaboratore Scolastico):
“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti”[Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022].
Applicando tali coordinate al caso in esame:
• Poiché la lavoratrice, nei limiti dei 30 giorni annui di comporto, percepisce una retribuzione ridotta al 50%, il periodo di malattia dal 16 ottobre fino al termine della prognosi (o al 30 ottobre) è interamente valutabile ai fini giuridici e del punteggio nelle graduatorie ATA, al pari dei giorni di effettivo servizio del 14 e 15 ottobre [Sentenza n. 8392/2025][Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022].
• Qualora, invece, la lavoratrice avesse già esaurito i 30 giorni annui retribuiti al 50% in precedenti rapporti nel medesimo anno scolastico, gli eventuali giorni senza assegni non sarebbero valutabili ai fini giuridici e del punteggio [Sentenza n. 8392/2025][Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022].
Obblighi della dipendente, controlli datoriali e gestione di eventuali proroghe
Obblighi di comunicazione e reperibilità
La collaboratrice scolastica è tenuta al rigoroso rispetto degli obblighi formali previsti dal CCNL:
• Comunicazione tempestiva: L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica (anche in caso di prosecuzione dell'assenza) [Tribunale Ordinario Castrovillari, sez. 1, sentenza n. 172/2020], con successivo invio/comunicazione del certificato medico telematico redatto dal medico curante [DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18].
• Fasce di reperibilità e visita fiscale: L'amministrazione scolastica ha la facoltà (e nei casi previsti dalla legge, l'obbligo) di disporre il controllo dello stato di malattia fin dal primo giorno di assenza tramite l'INPS (Polo unico per le visite fiscali), e la lavoratrice è tenuta a rendersi reperibile presso il domicilio comunicato nelle fasce orarie previste dalla normativa vigente, compresi i giorni non lavorativi e festivi ricadenti nel periodo di prognosi.
Sostituzione della supplente assente
Per garantire l'efficienza del servizio scolastico durante l'assenza della supplente, l'istituzione scolastica deve tuttavia tenere conto del vincolo normativo posto dall'art. 1, comma 332, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), in base al quale i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per la sostituzione di personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico per i primi sette giorni di assenza; a tale sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione di ore eccedenti al personale già in servizio, a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa [LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190].
Gestione della scadenza del 30/10/2026 ed eventuale proroga
• Scadenza naturale: Il rapporto di lavoro cesserà automaticamente il 30/10/2026, data indicata nel contratto individuale [CCNL per le scuole Globeducate in Italia][Sentenza n. 8392/2025], anche qualora il certificato di malattia della dipendente dovesse recare una prognosi che si protrae oltre tale data. Il trattamento economico a carico dell'amministrazione scolastica cessa infatti improrogabilmente alla scadenza del termine contrattuale [Tribunale Ordinario Novara, sez. LA, sentenza n. 26/2022][Sentenza n. 50/2003][Tribunale Ordinario Firenze, sez. LA, sentenza n. 343/2020].
• Ipotesi di proroga: Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131 (Regolamento delle supplenze, i cui principi di inquadramento operano anche per il personale ATA) [Tribunale Ordinario Firenze, sez. LA, sentenza n. 343/2020], qualora al primo periodo di assenza del titolare sostituito ne consegua un altro senza soluzione di continuità (o interrotto solo da giorno festivo o libero), la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto [Tribunale Ordinario Firenze, sez. LA, sentenza n. 343/2020]. Se tale ipotesi dovesse verificarsi dopo il 30/10/2026 mentre la collaboratrice scolastica si trova ancora in malattia, la giurisprudenza ha chiarito che la proroga del contratto non fa sorgere un nuovo rapporto di lavoro, ma modifica solo la durata di quello originario [Sentenza n. 149/2025]. Pertanto, la lavoratrice in malattia ha diritto alla proroga e non è tenuta a presentarsi a scuola per una nuova presa di servizio, non potendosi configurare alcun "abbandono del servizio" finché l'assenza è regolarmente giustificata da certificazione medica [Sentenza n. 149/2025].








