Il ricorso, anche volontario, ai genitori o ai nonni per l'effettuazione di piccoli lavori di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici è fermamente sconsigliato.
A titolo di esempio basti citare la sentenza, la n. 7730 del 20/2/2008 della Sezione IV penale Presidente Marini mediante la quale la Corte di Cassazione ha esaminato la Responsabilità di un Parroco per l'infortunio ad un volontario in oratorio.
L'infortunio era accaduto a un parrocchiano che si era offerto volontariamente per i lavori di allestimento di una festa parrocchiale e che era caduto dall’altezza di circa tre metri a seguito del ribaltamento di un trabattello non allestito a regola d’arte. Il parroco in quella circostanza era stato condannato perché ritenuto responsabile delle lesioni subite dal parrocchiano.
Infatti la Sez. IV ha sottolineato che, “poiché il parroco ha la direzione delle attività della parrocchia, egli assume una posizione di garanzia nei confronti di chi presti, anche occasionalmente e su base volontaria, il proprio lavoro al suo interno, rispondendo pertanto delle eventuali lesioni personali cagionate dall'omessa adozione delle misure necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro”.










