La chiusura delle scuole, con relativa sospensione di servizio pubblico, può essere disposta dai prefetti (rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci) i quali possono emettere provvedimenti in caso di pericolo per l’ordine, sicurezza e incolumità pubblica o di emergenze sanitarie, di igiene pubblica, sulla base del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Titolo IV, capo III).

La scuola può essere chiusa anche per gravi eventi atmosferici come intense nevicate o alluvioni e per interventi di manutenzione straordinaria. In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone il Dirigente Scolastico, quale Datore di Lavoro garante della sicurezza dell’Istituto, può disporre la chiusura della scuola o la semplice sospensione delle lezioni, dandone tempestiva comunicazione alle autorità competenti (Prefetto, Sindaco e Ufficio Scolastico Provinciale) esplicitando le motivazioni di tale decisione.

Quando l'edificio viene chiuso, l'accesso ai locali non è consentito nè agli studenti nè al personale scolastico (docenti e personale amministrativo).