Il D.Lgs.626/94 indicava la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento (DVR) come una prerogativa specifica del Datore di Lavoro (non viene riportato volutamente l’articolo di riferimento del D.Lgs.626/94, per non portare il lettore a memorizzare articoli di strumenti legislativi orami non più in vigore).
In realtà il D.Lgs.81, pur riprendendo nell’art.17 tale obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, nell’art.29 specifica chiaramente le modalità che il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare per l’effettuazione della valutazione dei rischi, tra le quali vi è il chiaro riferimento alla collaborazione del Datore di Lavoro con il Responsabile del Rervizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, nei casi di cui all'articolo 41. Inoltre le attività di cui sopra devono essere realizzate sempre previa la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.










