Buongiorno,
nella scuola secondaria di primo grado, esiste qualche motivo ostativo alla comunicazione ad personam, tramite mail, e successivamente alla riunione plenaria conclusiva delle operazioni di esame, delle valutazioni delle prove scritte e orali?
Risposta
Considerato che la pubblicità degli esiti scolastici non costituisce violazione della privacy per i terzi a maggior ragione per i diretti interessati nel caso prospettato non si ravvisa alcuna irregolarità
I dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l’etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi.
Pertanto, è stato chiarito che non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza.
Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti per adempiere all'obbligo di pubblicità legale.