DOMANDA

Il Piano di Emergenza deve contenere anche altre istruzioni oltre a quelle per l'esodo?

RISPOSTA

Considerato che il Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008, art.18 comma 1, lettera b) deve: <<designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;>>, si può ritenere che le tipologie di addetti alle emergenze siano almeno tre:

- Addetti al Primo Soccorso

- Addetti all'Antincendio

- Addetti all'Evacuazione e al Salvataggio.

In linea con tale analisi si può ritenere corretto che il Piano di Emergenza contenga le seguenti procedure:

- procedure di primo soccorso, da far gestire agli Addetti al Primo Soccorso,

- procedure di sorveglianza e di lotta contro l'incendio, da far gestire agli Addetti Antincendio;

- procedure di esodo e di salvataggio, da far gestire agli Addetti all'Evacuazione e al Salvataggio.