DOMANDA

Qualora nell'edificio scolastico siano presenti due scuole che fanno parte di diverse istituzioni scolastiche, è sufficiente che ciascuna scuola addotti il piano di emergenza previsto dal proprio Datore di Lavoro/Dirigente scolastico?

RISPOSTA

Fermo restando che resta in capo ai singoli datori di lavoro l’obbligo della gestione dell’emergenza “interna” nei seguenti termini:

  • Valutazione dei rischi in generale e del rischio incendio in particolare
  • Individuazione, formazione e nomina degli addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso
  • Individuazione, formazione e nomina degli addetti all’emergenza
  • Elaborazione del piano di gestione dell’emergenza
  • Elaborazione del piano di evacuazione
  • Verifica, anche attraverso gli addetti all’uopo nominati, della fruibilità delle vie di esodo, e dell’efficacia/efficienza delle misure di prevenzione e protezione antincendio

Qualora nell'edificio scolastico siano presenti due scuole che fanno parte di diverse istituzioni scolastiche, si ritiene necessario elaborare un Piano di Emergenza Coordinato (PEC), concepito con l’obiettivo principale di avere uno strumento comune ai datori di lavoro presenti nell’edificio e comunemente coinvolti in caso di emergenza.

La redazione del PEC comporta, in via preliminare, l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla sua predisposizione ed alla sua successiva gestione.

Nel caso di luoghi di lavoro afferenti a diversi datori di lavoro inoltre il PEC effettua la verifica del deflusso in caso di evacuazione sulle vie di fuga comuni e utilizzate contemporaneamente.

Effettuata la prova pratica di sfollamento occorrerà procedere ad un momento di verifica del piano coordinato per convalidarlo o eventualmente modificarlo negli aspetti operativi che riguardano ogni singola realtà.