DOMANDA
I lavoratori della scuola che svolgono una mansione per la quale sono identificabili come 'dirigenti', ai sensi degli artt.2 e 18 del D.Lgs.81/08, devono effettuare la stessa formazione sulla sicurezza dei Lavoratori generici o dei Preposti?
RISPOSTA
Il D.Lgs.81/08 all'art.37, comma 7 prevede:
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Tuttavia la formazione non è la stessa, come chiarisce l'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011:
- la formazione dei preposti è 'aggiuntiva' a quella dei lavoratori e consta di due moduli di 4 ore ciascuno (il primo somministrabile anche in E-Learning e il secondo solo con lezione frontale), per un totale di 8 ore.
- la formazione dei dirigenti è 'sostitutiva' a quella dei lavoratori e consta di quattro moduli di 4 ore ciascuno (tutti somministrabili anche in modalità E-Learning), per un totale di 16 ore.










