DOMANDA

I lavoratori della scuola che svolgono una mansione per la quale sono identificabili come 'dirigenti', ai sensi degli artt.2 e 18 del D.Lgs.81/08, devono effettuare la stessa formazione sulla sicurezza dei Lavoratori generici o dei Preposti?

RISPOSTA

Il D.Lgs.81/08 all'art.37, comma 7 prevede:

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Tuttavia la formazione non è la stessa, come chiarisce l'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011:

  • la formazione dei preposti è 'aggiuntiva' a quella dei lavoratori e consta di due moduli di 4 ore ciascuno (il primo somministrabile anche in E-Learning e il secondo solo con lezione frontale), per un totale di 8 ore.
  • la formazione dei dirigenti è 'sostitutiva' a quella dei lavoratori e consta di quattro moduli di 4 ore ciascuno (tutti somministrabili anche in modalità E-Learning), per un totale di 16 ore.