Buongiorno,
chiediamo vostro parere su autorizzazione incarico docente tempo indeterminato, part-time 12/24 ore.
Di seguito Bozza contratto CO.CO.CO. da stipulare dal 06/05/2024 al 31/12/2024.
Si segnala l'urgenza. Grazie.
Risposta
Con riferimento al quesito che si riscontra in aderenza al parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica n.164/2002, si chiarisce che, di norma, la collaborazione coordinata e continuativa in quanto considerata lavoro parasubordinato è stata ritenuta incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, poichè costituisce cumulo d'impieghi ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. del 10.1.1957 n. 3.
Tuttavia le recenti norme sul lavoro sportivo hanno superato tali limitazioni consentendo la possibilità di stipulare il contratto co.co.co a determinate condizioni.
I parametri che l'amministrazione deve valutare per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuito al personale dipendente a tempo pieno sono contenute nel DPCM 10 novembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 dicembre 2023.
Il decreto in questione chiarisce che le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle due seguenti condizioni:
a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.
Si sottolinea che il decreto specifica che le amministrazioni devono autorizzare solo in presenza delle condizioni richieste.
Le predette due condizioni devono essere presenti congiuntamente per tutto il tempo dello svolgimento del lavoro sportivo.
Vengono altresì precisate le condizioni affinché possa essere concessa l'autorizzazione .
Il lavoro sportivo deve essere svolto:
- al di fuori dell'orario di lavoro
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio nè intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.
Inoltre, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'amministrazione verifica, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata del lavoro a tempo pieno.
A tal fine il decreto chiarisce che si considera prevalente l'attività sportiva che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
Nel caso prospettato trattandosi di una collaborazione strutturata su 24 ore settimanali, escluse le gare, e che il lavoratore è part-time ma con prestazione lavorativa superiore al 50%, a nostro parere si ritiene che tale collaborazione sia da ritenersi incompatibile con l’incarico già svolto con l’istituto scolastico.
Contratto per lavoratore sportivo ex artt. 25 e 28, D.Lgs. 28.2.2021 n. 36 in forma di collaborazione coordinata e continuativa
TRA
- l’Associazione sportiva dilettantistica CULTURALLEGRA con sede a MUSSOLENTE in via ANDREA DA MURANO, n. 16/1, codice fiscale 91040360249 nella persona del Sig. BALDIN LUCA che agisce nel presente contratto nella qualità di Presidente rappresentante del sodalizio (di seguito per brevità denominata “associazione”)
E
- il Sig./la sig.ra BALDIN PAOLA residente e domiciliato/a a Mussolente in VIA ANDREA DA MURANO 16/1, nato/a a BASSANO DEL GRAPPA (VI), il 21/07/1973, cittadinanza ITALIANA; codice fiscale BLDPLA73L61A703N; titolo di studio DIPLOMA ISEF (in seguito denominato ”lavoratore”)
PREMESSO
• che l’associazione è affiliato all’Ente di Promozione Sportiva AICS DI VICENZA e iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
• che l’associazione ha necessità di assicurarsi la collaborazione di operatori di disciplina sportiva specializzati finalizzata all’organizzazione e svolgimento delle attività sportive dilettantistiche per la stagione sportiva dal 06/05/2024 al 31/12/2024;
• che l’attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di attività sportiva nel settore dilettantistico ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25, comma 1 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021;
• che Il lavoratore ha specifiche competenze in ordine all'attività richiesta di DIRETTORE SPORTIVO, e di essere in possesso delle relative abilitazioni così come previsto dall’ente affiliante;
• che Il lavoratore si è dichiarato disposto a collaborare con l’associazione senza vincolo di subordinazione e con ampia autonomia nell’espletamento dell’attività commissionata;
• che Il presente contratto non ricade nella tipologia del lavoro subordinato ex art. 2, comma 1 del D.Lgs 81/2015 in quanto la collaborazione è resa in favore di associazione sportiva dilettantistica affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuta dal CONI;
• che il lavoratore dichiara di essere assicurato presso altre forme obbligatorie che garantiscano la sua copertura previdenziale INPS in quanto svolge anche l’attività di INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA;
• che il lavoratore dichiara di: essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall’Amministrazione di appartenenza l’autorizzazione espressa allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto (ex art. 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021);
• che l’attività riferibile al presente contratto non ha ad oggetto né costituisce esercizio da parte del lavoratore di un’attività di lavoro autonomo la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
• che l’associazione ha confermato l’incarico al lavoratore con la qualifica di tecnico e che la prestazione sarà resa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e art. 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 81/2015, per l’espresso rinvio operato dal D.Lgs. 36/2021;
• che il collaboratore dichiara di non aver subito condanne penali rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies, c.p.c. e di acconsentire all’associazione di richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato penale del casellario giudiziale per attività a contatto con minori;
• che l’efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio di attestazione di idoneità alla attività da parte del medico preposto.
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1- PREMESSA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il lavoratore presterà la sua attività nell'interesse dell'associazione con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno predisposti e concordati tra le parti.
Al fine di garantire l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica ai frequentatori dell’ associazione, il collaboratore si impegna a comunicare eventuali assenze, con preavviso di almeno 5 giorni, in modo da ottemperare alla sua sostituzione.
Si dà atto che l’impegno assunto con il presente accordo non richiede una prestazione lavorativa superiore alle 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla eventuale partecipazione a gare e altre manifestazioni sportive dove il circolo si troverà ad essere coinvolto e/o organizzare.
ART. 3 IMPEGNI DEL LAVORATORE
Il lavoratore si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso in alcun modo, durante il periodo in cui svolgerà la propria attività né successivamente, dei dati e notizie relative agli utenti del circolo, per fini personali e/o in favore di altri soggetti non autorizzati dall’ente stesso; si impegna inoltre a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente i regolamenti e le note organizzative del circolo e dell’ente di affiliazione. Inoltre, il lavoratore si impegna:
a) a non divulgare con alcun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche o televisive, ecc.), anche dopo la cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, del presente contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'ente, informazioni, notizie e commenti relativi all’incarico professionale affidatogli in forza del presente contratto o a fatti, circostanze ed atti di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dello svolgimento di detto incarico;
b) a svolgere con la massima diligenza e perizia l’incarico stesso, nel rispetto dei programmi concordati e delle pattuizioni intercorse;
c) a concordare con l’associazione tempi e modalità di eventuali comunicazioni ai media in ordine ad ogni possibile vicenda idonea a far cessare l’efficacia del presente contratto o al mancato rinnovo dello stesso;
d) ad avere la massima cura di tutti i materiali, attrezzi ed altri strumenti messi a disposizione dall’associazione e ad organizzare il proprio lavoro secondo criteri di massima economia;
e) a non compiere atti in pregiudizio dell’attività dell’associazione, o che possano ledere l’immagine dello stesso circolo;
f) a rispettare i regolamenti vigenti, in particolare quelli riferiti alla tutela degli atleti e alla lotta al doping ed ogni altra forma di comportamento che siano in contrasto con i principi etici sportivi emanati dal Dipartimento per lo Sport, dal CIO, dal CONI, dalle FSN/DSA/EPS a cui è affiliata l’associazione.
ART. 4 – PRESTAZIONI
Le attività del lavoratore dovranno essere svolte presso le sedi in via Don Luigi Castagna (Scuola Primaria), in via Roma (Scuola dell’infanzia) e in via Dante Alighieri (impianti sportivi di Casoni) a Mussolente.
Il lavoratore dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite sulla base dei programmi tecnici concordati. Egli sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti, in particolare con il programma di attività che egli predisporrà insieme agli altri componenti dello staff tecnico.
Il lavoratore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
L'associazione potrà richiedere al lavoratore di eseguire fuori dal comune di Mussolente le prestazioni inerenti all’incarico affidatogli (es. partecipazione a gare/manifestazioni sportivi, corsi di aggiornamento, allenamenti fuori sede, ecc.), garantendo il rimborso delle spese per trasporto, vitto e alloggio sostenute e documentate.
ART. 5 - COMPENSO DEL LAVORATORE
Le parti pattuiscono quale compenso complessivo per le attività svolte dal lavoratore un emolumento pari a ###,00 (xxxx/00) euro lordi. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, concordano la possibilità che il compenso sia erogato anche mediante acconti, anche legati alla distribuzione temporale delle attività svolte. Il compenso sarà erogato a mezzo bonifico sul conto corrente del lavoratore. Sulla eventuale parte eccedente i 5.000 euro saranno dovuti i contributi previdenziali (1/3 a carico del lavoratore) e sulla parte eccedente i 15.000 euro di reddito lordo percepito verrà applicata la ritenuta fiscale attualmente prevista su tale tipo di compenso.
Il compenso così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il collaboratore pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte (salvo il rimborso delle spese documentate come sopra stabilito). Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che il collaboratore è un lavoratore sportivo nel settore dilettantistico, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all’attività dedotta nel presente contratto.
Il collaboratore si impegna a comunicare all’associazione, all’atto di ogni pagamento e tramite autocertificazione, l’eventuale superamento della soglia dei compensi da lavoro sportivo eccedente rispettivamente i 5.000,00 e i 15.000,00 euro annui complessivamente percepiti a prescindere dal numero dei committenti, al fine di consentire il corretto espletamento di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e amministrativi previsti dalla legge.
ART. 6 – DURATA DELL’INCARICO
Il presente contratto ha validità dal 06/05/2024 al 31/12/2024, data in cui scade automaticamente, essendo il rinnovo implicito espressamente escluso. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. Il collaboratore, alla cessazione del contratto, dovrà riconsegnare al circolo ogni eventuale attrezzatura fornita per lo svolgimento della prestazione.
ART. 7 – RISOLUZIONE ANTICIPATA
Resta inteso che, in relazione alla natura del presente accordo, entrambe le parti potranno risolvere il rapporto in qualsiasi momento dandone preavviso di almeno 15 giorni con comunicazione scritta controfirmata per ricevuta dal destinatario. In caso di mancata sottoscrizione del destinatario la risoluzione dovrà essere comprovata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di cessazione prima della scadenza del termine, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento, saranno dovuti esclusivamente i compensi maturati fino alla data della avvenuta risoluzione.
ART. 8 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO
Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il lavoratore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.
Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all’incarico ricevuto, di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle normative vigenti e di essere in possesso dei titoli sportivi necessari ad assumere la mansione tra quelle di cui all’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 ivi prevista.
Laddove una qualsiasi parte del contratto dovesse essere, per qualsiasi motivo posto dall’ordinamento nazionale, nulla e/o annullabile, detta parte sarà considerata inefficace ex lege senza che per questo l’invalidità si trasmetta al resto del contratto e senza che una delle parti possa invocare tale fatto come condizione che, se conosciuta, avrebbe portato la stessa a non concludere il contratto. Le parti si impegnano a ripattuire una clausola che sia in grado di sostituire quella venuta meno, nel rispetto della legge e in maniera da riflettere il loro spirito al momento della sottoscrizione del contratto. Il presente contratto, che è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle parti.
La tolleranza prestata in via di fatto all’inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel contratto non comporta deroga o rinunzia al dettato della norma scritta, cui la parte non adempiente potrà in qualunque momento avvalersi. Le parti dichiarano espressamente di aver predisposto, contrattato e sottoscritto il presente contratto, stabilendone i relativi termini e condizioni di adempimento, in buona fede e secondo il principio di equità.
ART. 9 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Il Codice”) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, L’Ente, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti. Alla luce di quanto sopra indicato, si dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui al presente contratto.
ART. 10 - FORO TERRITORIALE
Qualsiasi controversa che dovesse insorgere dal presente contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, nullità o annullabilità, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza e, per quanto compatibile, al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti
L.C.S.
IL LAVORATORE IL RAPPRESENTANTE LEGALE
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Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (oggetto del contratto), 3 (impegni del lavoratore), 5 (compenso del lavoratore), 7 (risoluzione anticipata), 9 (autorizzazione al trattamento dati), 10 (foro territoriale).
IL LAVORATORE IL RAPPRESENTANTE LEGALE
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Informativa Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (il “Codice Privacy”) e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“Regolamento”), L’Ente, in qualità di titolare del trattamento, informa il Collaboratore che i dati personali contenuti nel presente contratto, come pure i dati personali comunicati o acquisiti nell'esecuzione dello stesso (“Dati”), saranno elaborati, anche mediante supporti elettronici o meccanici, per le seguenti finalità: (i) la gestione e l’esecuzione del rapporto contrattuale in essere; (ii) finalità connesse alla gestione della attività di collaborazione del Collaboratore (es. adempimenti di natura amministrativa, contabile, fiscale). La base giuridica del trattamento dei Dati per il perseguimento di dette finalità è l’esecuzione e la corretta gestione del contratto stipulato tra il Collaboratore e l’Ente (iii) gestione del contenzioso in caso di inadempimenti, contestazioni, controversie giudiziarie e/o transazioni. La base giuridica del trattamento dei Dati per le finalità illustrate è il perseguimento di un legittimo interesse dell’ente e/o di terzi (es. in caso di contenziosi), che non risulta lesivo dei suoi diritti (iv) finalità connesse all’adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. La base giuridica del trattamento dei Dati trattati per questa finalità è l’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle normative applicabili. Per il perseguimento delle finalità sopra illustrate, l’Ente tratterà unicamente i Dati c.d. “personali” (e.g. anagrafica, dati di contatto, dati bancari). Per l’esecuzione delle finalità sopra elencate, il trattamento dei Dati è necessario e il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di eseguire il contratto di collaborazione.
I Dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti: (i) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi all’Ente, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; (ii) istituti bancari per l’erogazione dei compensi e imprese di assicurazione; (iii) soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i Dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento. In particolare, nel caso di trasferimento ad altre società situate in Paesi extra-UE, l’Ente adotta le misure previste dal Codice Privacy e dal Regolamento per legittimare il trasferimento dei dati personali ai medesimi.
I Dati, potranno inoltre essere saranno portati a conoscenza del personale dell’Ente che li tratterà in qualità di incaricato del trattamento.
I Dati personali conferiti dal Collaboratore saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, in ossequio ai termini di prescrizione previsti dalle disposizioni applicabili, oltre che per far valere o difendere i diritti e/o gli interessi legittimi dell’Ente e/o di terzi, sia in sede di contenzioso che nella fase ad esso preliminare e/o successiva.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente.
Il Collaboratore può esercitare, nei casi espressamente previsti dalla Legge, i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento, quali il diritto di accesso, il diritto di rettifica dei dati inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione dei dati, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Nei casi previsti dal Regolamento il Collaboratore ha, altresì, il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ove ritenga che il trattamento dei dati forniti violi le applicabili prescrizioni di Legge in materia di protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei predetti diritti il Collaboratore potrà rivolgersi all’Ente
IL LAVORATORE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE