Un dipendente il cui genitore è ospite in una comunità alloggio assistenziale e non è sanitaria ha diritto ad usufruire dei tre giorni di permesso mensili?
RISPOSTA
Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce che il presupposto per usufruire dei 3 giorni di permesso mensili è che il familiare disabile non sia ricoverato per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Possono però verificarsi situazioni che fanno eccezione al requisito del ricovero a tempo pieno e sono:
1) interruzione del ricovero a tempo pieno per effettuare visite o terapie appositamente certificate;
2) in caso di ricovero a tempo pieno del disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
3) in casi di ricovero a tempo pieno del disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un familiare.
In questo senso è anche l'orientamento della giurisprudenza.
In particolare l’eccezione viene formulata per i genitori con bambini disabili in due modi diversi. Nel caso di richiesta del prolungamento dell’astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino, se ne esclude la concessione nel caso di ricovero in istituti specializzati. Non si fa, cioè, riferimento ad eventuali degenze ospedaliere. Per gli altri permessi lavorativi, dopo il terzo anno di vita e per i maggiorenni, l’eccezione invece è più generale e riguarda qualsiasi tipo di ricovero.
Oltre a queste indicazioni, ve ne sono delle altre definite dal Ministero del Lavoro (che riguardano dipendenti pubblici e privati) e dell’INPS (cogenti per i soli assicurati INPS).
Il Ministero del Lavoro (Nota n. 13 del 20 febbraio 2009) ha ammesso la concessione dei permessi, in casi particolari, anche in presenza di ricovero. Se il disabile deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie, interrompe il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge (parentela e affinità), avrà diritto alla fruizione dei permessi. Il lavoratore è tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate e i permessi possono essere concessi solo in quella occasione. Il monte ore massimo dei permessi è comunque di tre giorni mensili.
L’INPS, da parte sua, ha chiarito che la nuova normativa (art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del D.L.vo n. 119/2011), nel ribadire l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità quale presupposto per la concessione, sia dei permessi ex lege 104/92, sia del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni:
- I genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare