Una docente di scuola primaria chiede se possibile usufruire dei permessi ai sensi della L.104/92 per assistenza al figlio disabile in modalità oraria. Quante ore al mese? La docente sostiene 24 ma noi presumiamo ne spettino 18. Qual'è la giusta interpretazione?
Risposta
Il personale docente può usufruire dei tre giorni di permesso mensili esclusivamente a giorni e non anche ad ore. A livello contrattuale il permesso retribuito ad ore per la legge 104/92 vale esclusivamente per il personale Ata, mentre per il personale docente si è rimasti contrattualmente alla fruizione dei 3 giorni mensili su richiesta dell’interessato. È previsto che il personale docente possa beneficiare di questo tipo di permesso in giornate di volta in volta diverse, per impedire che l'assenza si verifichi sempre nelle stesse ore di lezione.
Secondo la circolare della funzione pubblica n. 13/2010 e l’Interpello n. 31/2010 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali devono essere programmati mensilmente. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore.
Quanto agli strumenti per l'individuazione della legittimazione, ferme restando le certificazioni per l'attestazione dello stato di handicap grave, le amministrazioni potranno acquisire delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, salvi naturalmente i controlli del caso. I permessi sono retribuiti, non riducono le ferie e la 13° mensilità, devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.