Spettabile redazione son un direttore SGA in servizio in un istituto articolato su molti plessi. In uno di questi plessi è attivo uno sportello didattico con la presenza giornaliera di un assistente amministrativo. Si tratta di un plesso con elevata popolazione scolastica, per cui in alcune giornate, determinate nel piano di lavoro o in base alle necessità, la sottoscritta prima di recarsi presso la sede centrale dove è ubicato il suo ufficio fa visita al plesso per coordinare l'attività. Chiarisco che solo nella sede centrale è installato un orologio marcatempo. La scrivente è stata esonerata dal Dirigente dal timbrare, come specificato sia nel piano di lavoro che nella contrattazione: “L’orario del DSGA sarà improntato sulla massima flessibilità, da consentire la gestione e il coordinamento di tutte le sedi. La stessa risponderà del proprio orario direttamente al D.S.”,
In relazione a quanto stabilito in contrattazione a scrivente presenta un foglio firma al dirigente. Le relazioni interpersonali e professionali con il personale ATA in servizio non sono semplici e, a volte, si generano dei conflitti e non vorrei trovarmi in qualche situazione spiacevole.
Vi chiedo ho l’obbligo di timbrare? In caso affermativo come devo tutelarmi quando sono nella sede staccata?
RISPOSTA
Si premette, in via generale, che il dipendente, sia esso docente o ATA è tenuto ad osservare l'orario di lavoro e non può assentarsi senza giustificato motivo. L'inosservanza dell'orario di lavoro, oltre ad integrare una fattispecie di responsabilità disciplinare, determina una situazione debitoria per la mancata prestazione lavorativa nei confronti dell'amministrazione. Da qui l'obbligo contrattualmente sancito di recuperare il servizio non prestato.
I dirigenti sono responsabili del controllo dell'osservanza dell'orario di lavoro da parte del personale dipendente. Essi devono stabilire il modo in cui il controllo possa essere effettuato.
L'art. 22, comma 3, della legge n. 724/94 aveva stabilito che l'osservanza dell'orario doveva essere accertata mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato. In questo senso si era espressa anche la Funzione Pubblica con circolare del 1 aprile 92 n. 8740. Tuttavia, aveva fatto rilevare la Funzione Pubblica, che se non è vietato fare uso della tecnologia informatica per il controllo dell'orario di lavoro occorre comunque considerare che sull'argomento non è possibile generalizzare dovendosi tenere conto nell'impiantare sistemi molto costosi, del rapporto costo benefici. A ragione di ciò la stessa Funzione Pubblica, con circolare n. 4797/1992, aveva espressamente escluso il comparto scuola dai controlli di tipo automatizzato.
La giurisprudenza più recente (vedi da ultimo la Corte di Cassazione sentenza n. 11025/2006) ha ritenuto che per i dipendenti pubblici l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro deve discendere da un'apposita fonte normativa di tipo legale o di tipo contrattuale; in tal senso, sotto il profilo strettamente amministrativo la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo della presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione è valido solo se previsto da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio.
Nel vigente contratto collettivo di lavoro del comparto scuola del 18/4/2018 solo per il personale ATA è previsto espressamente l'obbligo di "adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze" (art.11, comma 3, lettera e), il che autorizza l'amministrazione ad introdurre sistemi di verifica del tempo lavorato mediante l'uso di apparecchiature elettroniche come il cartellino magnetico.
Di conseguenza, il Direttore SGA in quanto facente parte del personale ATA è tenuto come il restante personale Ata, a certificare la sua presenza in servizio o tramite apparecchiatura elettronica (orologio marcatempo) oppure con altro strumento (firma di presenza) in base a quanto stabilito dal dirigente scolastico.










