Sono un' insegnante di musica  di ruolo con un contratto part time 10/18 fino al 30.06.2019, Nel prossimo mese di giugno mi verrà proposto un incarico con un contratto di lavoro
subordinato di natura artistica con un ente lirico . Vi chiedo se posso accettare tale incarico senza incorrere in sanzioni anche se con la scuola sono impegnata fino al 30/06/2019 con un contratto di 10/18?

RISPOSTA

Il tema delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i dipendenti della pubblica amministrazione è complesso, in quanto la relativa disciplina è frammentaria, non priva di dubbi applicativi.

In ogni caso, è utile premettere che la normativa in materia è stata compendiata nel Decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, art. 53 (Testo unico sul rapporto del pubblico impiego), che ha sostituito tutte le precedenti fonti normative in materia, dichiarandole inapplicabili (art. 71) o sostituendole (art. 72).

Invece, per il personale insegnante la disciplina relativa alle incompatibilità è ravvisabile, in modo specifico, nell’art. 508 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ed in alcune clausole del C.C.N.L. 4.8.1995 e C.C.N.L. 26.5.1999.

La rigidità della disciplina in materia di incompatibilità del pubblico dipendente è, in parte, mitigata dalla possibilità di svolgere incarichi conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. L’espletamento di incarichi retribuiti da parte di un pubblico dipendente (ma, talvolta, anche gratuiti: infatti, la circolare n. 3/97 riporta che per le attività a titolo gratuito occorrerà valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l’obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione), ossia di qualsiasi attività extra-istituzionale diversa da quelle che non richiedono l’autorizzazione, di cui al punto successivo e, comunque, non rientrante tra quelle incompatibili in assoluto, è subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza che deve valutare la compatibilità con il rapporto di pubblico impiego.

Sono compatibili e soggetti ad autorizzazione, ad esempio, le collaborazioni e gli incarichi di consulenza conferiti da altre amministrazioni pubbliche per i quali deve essere valutata la non interferenza con l’attività istituzionale: è il caso di commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, collaborazioni, attività di revisore in enti pubblici. Inoltre, sono ritenute compatibili e soggette ad autorizzazione, a seconda del caso specifico, alcune attività, attività extra-istituzionali tra cui sono da ricomprendere la Pittura, scultura, musica ed, in genere, attività libere di espressione di personalità artistica, letteraria, di pubblicista, articolista, giornalista. Infatti, così il Consiglio di Stato, sezione II, parere 14.01.1982, n. 1485 recita:  “L’art. 92 del DPR 31 maggio 1974, n. 417 … non vieta [al personale direttivo delle scuole secondarie ed artistiche] di svolgere attività artistiche, quali, la pittura, la scultura e la musica, che costituiscono espressione della personalità artistica dei docenti”.

I criteri in base ai quali l’attività può essere autorizzata sono:

  • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
  • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
  • l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.

Circa la durata, l’autorizzazione non può che durare per il periodo in cui gli impegni lavorativi istituzionali ed extra-istituzionali e, quindi, anche quelli orari, restano perfettamente immutati. Inoltre, secondo il T.A.R. Sicilia [ Sez. I, Palermo, 1 ottobre 1993, n. 930], “l’autorizzazione rilasciata dal capo d’istituto ad un docente di esercitare la professione è valida finché il docente presti servizio nello stesso istituto; pertanto legittimamente, in caso di trasferimento, il preside del nuovo istituto nega al docente stesso l’autorizzazione all’esercizio professionale, in relazione alle esigenze di servizio dell’istituto stesso”.

Nel caso in esame, pertanto, il dirigente scolastico può autorizzare a svolgere un’attività di lavoro artistico  purché la collaborazione non dia luogo ad un rapporto contrattuale di lavoro subordinato o non assuma caratteri di prestazione continuativa e coordinata

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno l’art. 53 del d.lgs 165/2001 prevede che al personale in part time è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro – generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno – pur con il rispetto di due limiti specifici:

  1. le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia non si devono porre in conflitto di interessi con le attività della stessa amministrazione/istituto scolastico;
  2. è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

Per tale personale non è più necessario chiedere l’autorizzazione all’amministrazione per svolgere un altro lavoro: infatti, fermo restando i limiti sopra illustrati, il comma 6 dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Rimane, invece, l’obbligo della richiesta di autorizzazione per il personale a tempo pieno e per coloro che svolgono attività part time con orario di lavoro superiore al 50% di quello intero.

Il dovere di esclusività resta confermato nella sua portata generale e la normativa da applicare è la medesima prevista per il personale a tempo pieno e per il personale a tempo determinato: ossia tutte le attività lavorative extra-istituzionali  devono essere preventivamente autorizzate, anche se svolte occasionalmente, e la violazione del divieto di attività non autorizzata costituisce una giusta causa di licenziamento.

Tali disposizioni vanno bene sia per il part-time orizzontale che per quello verticale ed anche per quello ciclico (quello che consente il part-time di soli due mesi durante l’anno scolastico).

Per cui in risposta al quesito posto, ad avviso di chi scrive, il part-time va su anno scolastico per cui dovrebbe rimanere il contratto per 10/18 non divenire 9/18 e neanche divenire a tempo pieno.

Inoltre avendo un contratto part-time superiore al 50% non può stipulare altro contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di altro ente