Il caso riguarda i docenti della scuola primaria beneficiari del semiesonero ( 12h settimanali ), per svolgere attività di supervisione presso l'Università nei corsi di tirocinio. Si chiede se a tali docenti si debba applicare l'art 86 del CCNL comparto scuola, Compensi accessori per personale in servizio presso MPI e IRRE “ Per l’erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE  e comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del MPI in base alle vigenti disposizioni nonché personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.02.2003 " e, nel caso affermativo, se questi docenti possano accedere, contemporaneamente, agli ulteriori trattamenti accessori  previsti dall’art 88 del CCNL.

Risposta

L’art. 86 del CCNL 29/11/2007 prevede: “Per l’erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE e comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del MPI, in base alle vigenti disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003”, per cui anche il personale con contratto di supervisore.

A norma dell’art. 86 del CCNL 29/11/2007, deve essere corrisposto un compenso accessorio al personale scolastico comandato / utilizzato presso gli Uffici del Miur. A tale scopo è stata sottoscritta in data 26/4/2017 il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sull'applicazione dell'art. 18, comma 4 del CCNL 15 marzo 2001 del comparto scuola - compensi al personale scolastico comandato/utilizzato nell'a.s. 2013/2014 presso gli uffici del MIUR di cui all'art. 86 del CCNL 29 novembre 2007.

Tuttavia i criterio di ripartizione dei fondi per il personale docente di cui all’articolo 2, comma 1, devono essere definiti a livello di contrattazione integrativa regionale, come definito dall’articolo 2 del CCNI comparto scuola del 9 settembre 2004 ed a volte dipende dalla tipologia di esonero se parziale e/o totale.

Per cui ad avviso di chi scrive la scuola non deve fare nulla per tali compensi.

Per ciò che concerne invece la possibilità del docente di svolgere attività aggiuntive all’interno della scuola si ricorda che l’art. 39 del CCNL/2007 stabilisce, al comma 8, che “il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo”.

Il docente in regime di part time non è a priori escluso da specifici incarichi (nel senso che non esiste un elenco al riguardo) o ad attività pagate col Fondo di Istituto.

Bisogna quindi soffermarsi, come detto bene nel quesito, su quali possano essere le attività aventi “carattere continuativo” ad esempio non gli possono sicuramente essere assegnati di spezzoni fino a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario per tutta la durata dell’anno scolastico, visto che tali ore di insegnamento saranno assegnate per tutto l’anno scolastico, non c’è dubbio che tale incarico abbia il carattere della continuità.

Non ha invece a mio avviso il carattere della continuità la prestazione di ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti. Sono ore che sarebbero infatti prestate dal docente in modo non continuativo ma occasionale, in base alle esigenze della scuola. In questo caso, quindi, anche il docente in regime di part time potrebbe sostituire un collega assente.

Potrebbe avere il carattere della continuità un progetto inserito nel POF che richieda da parte del docente un impegno e un’attività continuativa di insegnamento come quello per esempio di avviamento alla pratica sportiva. In questo caso, quindi, un docente di ed. fisica in regime di part time non potrebbe svolgerlo.

Si configurano invece come attività di insegnamento temporanea i corsi di recupero proprio perché limitati a un tot di ore e per un periodo di tempo circoscritto.

Non sono invece attività di insegnamento la verbalizzazione degli incontri di programmazione o del collegio dei docenti , che possono quindi essere svolti anche dal docente in regime di part time.

Un “problema” che invece si pone spesso nelle scuole è quello se il docente in regime di part time possa o no essere individuato come funzione strumentale.

L’art. 37/1 del Contratto collettivo nazionale integrativo (comparto scuola – anni 1998/2001) precisava che “Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato allo svolgimento della libera professione non possono essere assegnate funzioni-obiettivo”.

Tale articolo non è più applicabile e né è stato riportato nei successivi CCNL, di conseguenza fa fede solo ciò che indica l’art. 39 del CCNL attualmente in vigore per cui anche il docente in regime di part time potrebbe essere destinatario di funzione strumentale. Giova infatti ricordare che la funzione strumentale non è un’attività di insegnamento.

Di contro, però, il comma 3 dello stesso art. 39 precisa che “tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto”.

Pertanto, la questione “part time funzione strumentale” potrebbe essere discussa nel collegio dei docenti.

In ultimo, per ciò che riguarda l’incarico di collaboratore del Dirigente io escluderei che tale incarico sia affidato ad un docente in regime di part time. Non tanto mettendo in discussione il carattere della continuità o meno dell’incarico, se lo vieta o meno la normativa o se sia o non sia un’attività di insegnamento (e ovviamente non lo è),  ma perché il collaboratore fa in molti casi le “veci” del Dirigente (per esempio quando quest’ultimo è collocato in ferie), e nella Scuola non è ammesso che il “Dirigente” possa svolgere il suo incarico in regime di part time.